Si possono derogare i criteri di ripartizione delle spese per il rifacimento del terrazzo?

Buonasera le spese per infiltrazioni da terrazzi e/o lastrico solare sono ripartite in base all'art. 1126, 1/3 il proprietario del terrazzo e 2/3 ?a carico di tutti i condomini a cui il terrazzo ???funge?? da copertura come previsto dall'art. 1126 ?eventualmente detto articolo può essere derogabile per la ripartizione della spesa a tutti i condomini (anche quelli non coperti dell'anzidetto terrazzo)? Se si con quale maggioranza? Il preventivo viene scelto e votato solo da coloro che sono coperti dal terrazzo e deve essere verbalizzato che la spesa é sostenuta solo da coloro che sono direttamente coperti? Grazie

Condominio (04/03/2020)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che l'art. 1126 del Codice Civile prevede un criterio legale di ripartizione delle spese, che può essere derogato dall'assemblea soltanto con un voto espresso all'unanimità (sul punto, tra le altre, si richiama una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 8823/2015).

La norma disciplina esclusivamente i criteri di ripartizione della spesa, mentre per le altre problematiche (individuazione dell'impresa e maggioranze di delibera), valgono le regole generali per l'assunzione delle decisioni assembleari in ambito condominiale.

 

Avvocato Egidio Rossi

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