Come procedere alla modifica di elementi di un contratto di locazione?
Buongiorno, con la presente sono sottoporle la mia situazione, sperando che lei possa dare soluzione al mio problema. Circa un anno fa io e la mia ragazza abbiamo preso in affitto un appartamento ma abbiamo deciso di intestare in contratto di locazione solo a lei per poter usufruire di borsa di studio universitaria anche se dividiamo a metà le spese del canone mensile. Purtroppo, in questo momento sono io ad aver bisogno di un contatto di locazione per poter partecipare al concorso di borsa di studio. Ho contattato il proprietario dell’immobile per chiedere un’integrazione del mio nominativo nel contratto di locazione ma mi è stato risposto che non è possibile farlo e che si può solo rescindere dal contratto e stipularne uno nuovo con la presenza comunque di un solo intestatario. È davvero così? O esiste un’altra soluzione? Spero lei possa davvero aiutarmi. La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità e le auguro buona serata. Cordiali saluti.
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Con specifico riferimento ai contratti di locazione, gli articoli 3 e 17 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), individuano in maniera esplicita gli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione che devono essere autonomamente assoggettati a registrazione. Si tratta delle cessioni, risoluzioni e proroghe dell’originario contratto che devono essere, pertanto, registrate in termine fisso anche se stipulate verbalmente o se il relativo contratto venga redatto nella forma della scrittura privata non autenticata.
In tali ipotesi, occorrerà procedere, ai sensi dell’articolo 17 del TUR, al versamento dell’imposta di registro entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Sulla scorta di tali disposizioni, sottolineiamo che le parti contrattuali, che hanno inteso risolvere il contratto prima della naturale scadenza o che, pur mantenendo in vita il contratto originario, ne hanno modificato alcuni elementi, quali i soggetti (come ci sembra di capire debba avvenire nel caso di specie) o il termine finale di efficacia, sono, quindi obbligati a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate pagando la relativa imposta. In occasione della registrazione, occorrerà naturalmente fare riferimento al contratto originario e ai relativi estremi di registrazione.
Circa la quantificazione dell’imposta relativa alla registrazione dell’accordo intervenuto, ricordiamo che il punto II) della nota posta in calce all’articolo 5 della Tariffa allegata al TUR, stabilisce che "l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00".
Dunque riteniamo del tutto legittima la Sua richiesta di modifica dei nominativi dei conduttori, che dovrà avvenire secondo la procedura sopracitata.
Avvocato Marta Calderoni