Diritto di recesso: come si esercita?
Per rispondere al Suo quesito, segnaliamo innanzitutto che il recesso è la possibilità, riconosciuta ad una delle parti, di sciogliere unilateralmente il contratto, ossia di estinguere tutte le obbligazioni assunte con esso, senza che sia necessario il consenso dell’altra parte.
Il diritto di recesso è diversamente disciplinato all’interno del Codice Civile e del Codice del Consumo. In particolar modo, l’articolo 1373 c.c. disciplina il diritto di recesso, attribuito ad una delle parti dalla legge o dal contratto stesso, prevedendo due ipotesi:
- Se il contratto non è ancora stato eseguito, è possibile di recedere finché il contratto non abbia avuto un principio d’esecuzione;
- Se l’esecuzione è già iniziata, il recesso è esercitabile ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione.
È inoltre previsto che le parti possano sottrarsi a questa disciplina, andando a caratterizzare il diritto di recesso in modo peculiare per la singola transazione, eventualmente prevedendo maggiori garanzie.
Il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 6.09.2005 e successive modifiche) prevede invece il diritto di recesso del consumatore, che costituisce uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del c.d. Contraente debole.
La possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale è attribuita in funzione di “diritto al ripensamento”, quale bilanciamento di un'azione di vendita spesso commercialmente aggressiva. Assume particolare rilevanza l’ipotesi di recesso esercitabile con riferimento ai contratti e alle proposte contrattuali a distanza (quali per esempio le vendite telefoniche) ovvero negoziati fuori dai locali commerciali in cui il professionista normalmente opera. In questa ipotesi, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni lavorativi.
Nel caso di specie, ci sembra di capire che il contratto da Lei sottoscritto con l'atelier sia un normale negozio stipulato fisicamente e dunque il diritto recesso sarà disciplinato dal nostro Codice civile.
Se dunque il contratto non è ancora stato eseguito (poiché il vestito non è ancora stato cucito), Lei potrà esercitare il recesso senza essere tenuta al pagamento di alcuna prestazione ed avrà diritto alla restituzione dell'acconto versato.
Precisiamo comunque che, non avendo esaminato il testo del contratto da Lei sottoscritto, non sappiamo se vi siano delle clausole particolari che disciplinano il recesso, per esempio prevedendo un determinato corrispettivo per l’esercizio di tale diritto.
Avvocato Marta Calderoni