Vicini molesti: cosa fare?

Vivendo ed abitando al piano terra, mi ritrovo coi vicini del piano superiore che agiscono giornalmente con rumori molesti: mobilia spostate costantemente, caduta di acqua dovuta ad innaffiamento delle piante sul bucato, ho dovuto cambiare camera da letto perché coincideva con la zona cucina al piano superiore e quindi al rumore di sedie trascinate nonché arrivare a sentire conversazioni. In seguito, dopo accese discussioni, hanno rotto la serratura ed il blocco del cancello che dà sul lato posteggio macchine e questo comporta specialmente la notte, lo sbattere continuo di questo stesso a causa del forte vento e ovviamente, io sono stato costretto più volte la notte, ad uscire di casa e chiudere. Tra l’altro, si rifiutano di riparare i cornicioni appartenenti al loro balcone, che dà sulla strada nonché sul marciapiede e che già da qualche tempo, sono soggetti a distaccamento e caduta, in quanto ritengono che quella zona è di competenza dei vicini sottostanti al loro balcone. Cosa fare?
Condominio (17/04/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Nella fattispecie che sottopone emergono differenti risvolti di diritto.

Quanto ai rumori o alle molestie il nostro Ordinamento prevede che i condomini o i vicini devono essere tutelati nel loro diritto al pacifico godimento dell'abitazione e in particolare al riposo.

Occorre pertanto valutare in quali orari siano attuate le condotte deduttivamente illecite dei vicini e se (secondo presupposto) queste superino la soglia di tollerabilità consentita dalla legge.

Questo secondo aspetto è il più complesso da trattare, posto che, per avere elementi inattacabili, sarebbe opportuno formare una perizia acustica, che dimostri come i rumori violino la tolleranza in decibel.

In ogni caso, il suggerimento è di procedere con una diffida del legale, che intimi i vicini a desistere dalle condotte moleste, richiedendo l'immediato rispetto e delle norme e del regolamento condominiale. L'intimazione sarà naturalmente accompagnata dall'avviso che, in caso di mancato e fattivo riscontro, si procederà giudizialmente.

Medesimo schema vale per la colata d'acqua cagionata dall'innaffiamento delle piante. Tale condotta deve essere denunziata con una diffida formale mediante la quale si intimi la cessazione della stessa.

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Quanto alla rottura della serratura e del blocco del cancello, si tratta di una condotta danneggiante e il danneggiamento volontario, senza violenza sulla persona, è condotta depenalizzata.

Si tratta tuttavia di illecito civile, segnatamente di responsabilità extracontrattuale, rispetto al quale chi cagiona ad altri un danno ingiusto deve essere tenuto al risarcimento. Ancche in tal caso occorre introdurre immediatamente una intimazione formale, che obblighi il danneggiante alla riparazione o al risarcimento delle spese sostenute e, ove provati, al risarcimento dei danni. Se trattiamo di un bene condominiale, tale iniziativa dovrebbe essere assunta dall'amministatore.

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Circa il distaccamento dei cornicioni, si tratta di danni e vizi di proprietà privata. Pertanto, ove non trattiamo di parti dell'immobile ascivibili alla proprietà del condominio, la responsabilità è personale e riguarda la proprietà altrui. Suggeriamo, laddove la situazione di fatto comporti un concreto ed effettivo pericolo per i passanti, di formulare un esposto all'Autorità competente e, in ogni caso, di sollecitare l'amministratore ad intervenire chiedendo la messa in pristino dei balconi.

 

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