Spese di riscaldamento e condominio: normativa UNI 10200

Abito l'ultimo piano di un condominio degli anni '60, e con la normativa UNI10200 sono fortemente penalizzato dai costi del riscaldamento. In Assemblea non hanno approvato la deroga del luglio 2016, che, permette un parziale riequilibrio delle spese. Posso fare causa con la speranza di vincere?
Condominio (31/10/2017)
lawyer
Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
Segui l’avvocato
Risposta:
Il quesito sottopostoci sembra attenere, essenzialmente, alla valutazione sull’attuale ripartizione dei costi del riscaldamento adottata dal Suo condominio, alla luce della normativa UNI 10200 come parzialmente modificata dal D.Lgs. 102/2014 e dal D.Lgs. 141/2016. In primo luogo sarebbe opportuno conoscere lo stato di fatto del condominio, ovvero se attualmente è in regola con le disposizioni di legge in materia di contabilizzazione del calore, anche in considerazione del fatto che il c.d. “Decreto Milleproroghe” ne aveva posticipato l’obbligo di adeguamento al 30 giugno 2017. Appurato ciò, sarebbe opportuno capire su quali basi Ella si considera “penalizzato” nella ripartizione dei costi di riscaldamento, alla luce del D.Lgs. 141/2016 che aveva introdotto la possibilità, a determinate condizioni, di derogare alla norma UNI 10200. In sintesi il richiamato decreto correttivo del luglio 2016, allo scopo di risolvere una serie di problemi applicativi, prevedeva la possibilità, previa la verifica della sussistenza di differenze del 50% di fabbisogno termico fra unità immobiliari – ciò deve essere confermato da una relazione asseverata da un tecnico abilitato - di suddividere l’importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica mentre, gli importi rimanenti, ripartiti in base ai millesimi, ai metri quadri o ai metri cubi utili oppure secondo le potenze installate, secondo i vecchi criteri. Come si può dedurre dal tenore della norma, la possibilità di operare una deroga ai criteri fissati dalla norma originaria oltre ad essere, appunto, una facoltà, era subordinata alla sussistenza di determinati presupposti accertati da un tecnico abilitato (differenze del 50% di fabbisogno termico fra unità immobiliari). Di conseguenza, per rispondere al Suo quesito sarebbe opportuno un approfondimento sulle tematiche che Le abbiamo illustrato, anche al fine di valutare l’opportunità (e la fattibilità) di potersi eventualmente distaccare dall’impianto centralizzato, al fine di contenere gli attuali costi di contabilizzazione del riscaldamento.
CONTATTA L’AVVOCATO
Prenota subito online
Dove ci trovi
se vuoi incontrarci di persona
Se vuoi incontrarci di persona e conoscerci ci trovi in Via Crocefisso 6 a Milano, presso gli uffici di Avvocato Accanto, tutti i giorni da lunedì a venerdì e su appuntamento anche il sabato. Ti aspettiamo.
mappa avvocato accanto
Non hai trovato ciò che cercavi?
Fai una domanda