condominio e servitù: chi paga?

Salve, abbiamo comprato un appartamento, il cui corridoio di ingresso (di nostra proprietà) ha il diritto di passaggio per la famiglia del piano superiore. Questo perchè un tempo non esisteva l'appartamento al piano superiore. Immagini un ingresso in casa, che abbia un corridoio rettangolare, dove di fronte ha una porta che porta nell'abitazione A e sul lato un ingresso che conduce (tramite scala) all'appartmento B. quali sono le regole che noi proprietari e gli utilizzatori, dobbiamo osservare? Le spese di manutenzione ordinaria - straordinaria a chi spettano? Quali sono i miei diritti su tale ingresso? Grazie
Condominio (09/02/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Per rispondere al Suo quesito, è opportuno esaminare brevemente la disciplina delle servitù, poiché la situazione da Lei rappresentata sembrerebbe configurare una servitù di passaggio, nella quale il proprietario del fondo servente (Lei) è tenuto a consentire il passaggio al proprietario del fondo dominante (la famiglia del piano superiore). Secondo l’art. 1027 c.c., le servitù (tecnicamente dette "servitù prediali" dal latino «praedium», fondo- terreno) rappresentano il “peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario”. Per quanto concerne il riparto delle spese di manutenzione e riparazione relative alla servitù, il nostro codice civile all'art. 1069 precisa che esse sono normalmente a carico del proprietario del fondo dominante, essendo costui quello che ne trae principalmente giovamento; questi dovrà provvedere a sue spese alla manutenzione, scegliendo tempistiche e modalità che rechino minore incomodo al proprietario del fondo servente. Nel Suo caso, sarà dunque il proprietario dell’appartamento al piano di sopra a dover sostenere le spese di manutenzione e riparazione. Tuttavia, nel caso in cui le opere di manutenzione o riparazione eseguite giovino anche al fondo servente, la ripartizione del relativo costo dovrà avvenire tra i proprietari dei due fondi secondo un criterio proporzionale, fondato sui vantaggi e sui benefici che i due fondi traggono rispettivamente dalle opere di manutenzione. Segnaliamo comunque che è consentito alle parti, di comune accordo, procedere a differenti modalità di gestione e divisione delle spese.
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