Condominio e compensazione debiti/crediti di un condomino

L'amministratore ha aperto il conto corrente intestato al condominio come previsto dalla legge. Versa tutte le somme riscosse dai condomini sul c/c e paga tutte le fatture del condominio facendo assegni dal c/c oppure con bonifico. Fino a qui tutto OK. La mia domanda è sulla corretta utilizzazione del c/c, più precisamente: E' possibile un conguaglio con un condomino che è anche il lavascale della palazzina ? Esempio concreto: se la rata di spesa condominiale è pari a € 1.000,00 e la fattura del lavascale/condomino è pari a € 300,00 può riscuotere dal condomino e versare in c/c solo 700,00 € ? Ad onor del vero la tracciabilità esiste sia per la riscossione della rata che per il pagamento della fattura. Contabilmente riconosco che non ruba nulla, ma è lecita l'operazione oppure dovrebbe versare € 1.000,00 in c/c e poi fare assegno di 300,00 ?? Ringrazio per la risposta. 

Condominio (10/04/2018)
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Autore:
Avvocato Simona Costanzo
Condominio, Locazioni commerciali, Recupero Crediti, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Quando tra due persone intercorrono rapporti obbligatori reciproci (nel senso che il soggetto creditore di un rapporto è, al tempo stesso, debitore di un altro rapporto nei confronti della medesima controparte) i due rapporti possono estinguersi in modo totale o parziale, senza bisogno di procedere ai rispettivi adempimenti ma per compensazione.

La compensazione dei crediti è regolata nel nostro ordinamento dagli artt. 1241 e s.s. c.c.

Affinchè operi la compensazione è necessario che entrambi i crediti siano:

  • omogenei (ad esempio, avere ad oggetto entrambi somme di denaro)
  • liquidi (determinati nel loto ammontare e non contestati)
  • esigibili (suscettibili di immediato adempimento e quindi, ad esempio, non sottoposti a condizione sospensiva).

Al ricorrere di tali requisiti è possibile procedere con compensazione totale o parziale; in tale ultimo caso solo colui che rimarrà debitore di una somma sarà tenuto a corrisponderla alla controparte.

Alla luce di quanto sopra, dunque, l’operazione posta in essere dall’amministratore del Suo condominio appare certamente lecita.

Inoltre, spesso accade che l’amministratore, prima di procedere con compensazione, chiede l’autorizzazione all’assemblea. È quindi possibile che vi sia una delibera in tal senso risalente nel tempo o addirittura tale meccanismo di compensazione potrebbe essere esplicitamente inserito nel contratto sottoscritto tra il condominio e il condomino che provvede alla pulizia delle scale.

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