Vivo al piano terra. Devo pagare le spese dell’ascensore?

Buongiorno, sono a scrivere per chiedere un parere tecnico sulla mia situazione condominiale e relative spese. Abito in una palazzina di circa una trentina di appartamenti. Io sono posizionato al piano terra con ingresso indipendente. Unica parte comune sono le scale che utilizzo per raggiungere il piano ribassato dove sono disposti i box (circa una 5 o 6 scalini). Nelle spese condominiali a mio carico mi ritrovo sempre la manutenzione dell'ascensore (apertura posizionata solo al piano ribassato o ai piani rialzati. Non si trova al piano terra dove è posizionato il mio appartamento). E' corretto che, nonostante non usufruisco dell'ascensore per una inutilità oggettiva, devo contribuire anche io alle spese relative a questo? Ho chiesto di essere esonerato da queste, ma l'amministratore mi ha detto che devono essere d'accordo tutti i condomini. Come si pronuncia la norma a riguardo? Posso fare qualcosa? Certo di un Vostro cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
Condominio (24/01/2019)
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Autore:
Avvocato Federico Cinquegrana
Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Immobili
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Risposta:

In materia di condominio negli edifici, le spese relative all'utilizzo dell'ascensore, qualora non disciplinate nel regolamento contrattuale, seguono le disposizioni del codice civile. Secondo l'art. 1124 c.c. comma 1 le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

In particolare, per le spese di esercizio dell'ascensore e relative all'effettivo godimento del servizio, nel caso in cui non siano state ripartite in modo differente dal regolamento contrattuale o assembleare approvato all'unanimità da tutti i condomini, saranno suddivise in base al criterio dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui l'ascensore serve in applicazione del citato art. 1124 c.c. che segue il principio espresso nell'art. 1123 c.c. che ripartisce la spesa in proporzione all'uso del bene.

In conclusione, le spese per l'ascensore (da intendersi le spese di manutenzione ordinaria per l'esercizio del servizio) non possono gravare anche su quei condomini ai quali non serve.

Avvocato Federico Cinquegrana

 

 

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