Vivo al piano terra. Devo pagare le spese dell’ascensore?
In materia di condominio negli edifici, le spese relative all'utilizzo dell'ascensore, qualora non disciplinate nel regolamento contrattuale, seguono le disposizioni del codice civile. Secondo l'art. 1124 c.c. comma 1 le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
In particolare, per le spese di esercizio dell'ascensore e relative all'effettivo godimento del servizio, nel caso in cui non siano state ripartite in modo differente dal regolamento contrattuale o assembleare approvato all'unanimità da tutti i condomini, saranno suddivise in base al criterio dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui l'ascensore serve in applicazione del citato art. 1124 c.c. che segue il principio espresso nell'art. 1123 c.c. che ripartisce la spesa in proporzione all'uso del bene.
In conclusione, le spese per l'ascensore (da intendersi le spese di manutenzione ordinaria per l'esercizio del servizio) non possono gravare anche su quei condomini ai quali non serve.
Avvocato Federico Cinquegrana