Vizi della cosa venduta: quali tutele per l'acquirente?

buon io ho comprato una vettura tre mesi fa mi hanno garantito l'auto a voce lavoro ad ascoli sono di frosinone la macchina è del 2008 diesel è un mese che si è rotta ad ascoli lo riportata a frosinone pagando 300 euro per portarla in officina bruciata guarnizione testata lui diceva che stava apposto adesso mi hanno detto meglio cambiare motore i pezzi non si trovano la sto pagando a cambiali che lui non le ha versate in banca ogni mese porto i soldi a lui 300 mensiliè giusto che debba pagare tutto io grazie spese e aggiustare la vettura
Diritto del Consumatore (23/11/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo innanzitutto opportuno segnalare che, a norma dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire i vizi della cosa venduta.

Nel caso di specie, ciò significa che il venditore è tenuto a garantire che l’autovettura da Lei acquistata sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata, ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (il problema al motore è motivo di diminuzione del valore dell’automobile).

In merito a tale garanzia è bene però chiarire che l’acquirente potrà reclamare soltanto i c.d. vizi occulti, cioè quelli di cui non aveva effettivamente conoscenza al momento della stipulazione del contratto e che non avrebbe potuto rilevare neppure utilizzando l'ordinaria diligenza.

Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili (cfr. art. 1491 c.c.).

Precisiamo inoltre che, in presenza di vizi che abbiano le caratteristiche sopra descritte, il nostro codice civile offre all’acquirente un duplice canale di tutela: potrà scegliere, infatti, tra la risoluzione del contratto di compravendita ed una proporzionale riduzione del prezzo, fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire i danni derivati dai vizi della cosa e tutti gli altri danni subiti dal compratore, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (cfr. art 1494 c.c.).

Aggiungiamo infine che il codice civile prevede dei termini di decadenza molto brevi per l'esercizio delle azioni a tutela dell'acquirente. Il compratore decade infatti dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato (II comma art. 1495 cod. civ.). In ogni caso l'azione si prescrive nel termine annuale decorrente dalla consegna del bene.

Alla luce di quanto sopraesposto, Le consigliamo di inviare immediatamente, e comunque entro e non oltre otto giorni dalla scoperta dei vizi, una formale lettera raccomandata al venditore, in cui non solo denuncia le problematiche al motore dell'autovettura acquistata ma chiede a costui di porvi rimedio definitivamente a propria cura e spese.

 

Avvocato Marta Calderoni

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