Se cancello una prenotazione a causa del Covid19 ho diritto al rimborso?

Ho dovuto cancellare forzatamente, a causa della situazione attuale, una prenotazione effettuata tramite booking.com La struttura si rifiuta di effettuare un rimborso poichè dice di doversi attenere alla cancellation policy che non prevede rimborso se la cancellazione viene effettuata dopo la deadline. Che diritti ho?

 

Diritto del Consumatore (15/04/2020)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il divieto di spostamento sul territorio imposto dai Governi per contrastare la diffusione del CoVid-19 rappresenta una causa di forza maggiore, che impone la cancellazione delle prenotazioni effettuate per viaggi e soggiorni in strutture recettizie.

Le cancellazioni delle prenotazioni non vengono dunque effettuate per autonome decisioni degli utenti ma sono imposte dai provvedimenti delle autorità; per tale motivo deve ritenersi che non siano applicabili le norme generali sulla politica di cancellazione bensì quelle dettate per circostanze eccezionali e cause di forza maggiore.

Le strutture che ricevono richiesta di cancellazione sono pertanto tenute a rimborsare eventuali pagamenti già effettuati e ad annullare i costi di cancellazione.

Precisiamo inoltre che il Decreto Legge n. 9/2020 prevede espressamente rimborsi per i viaggi in aereo, bus, traghetto o treno acquistati da: 

  • persone residenti o domiciliate in Italia;
  • persone che hanno prenotato soggiorni o viaggi per turismo;
  • persone che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi pubblici e privati, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale annullati a causa dell'emergenza sanitaria;
  • persone che hanno acquistato un biglietto con destinazioni estere dove sia stato impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in seguito alla situazione emergenziale Covid-19.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla fine del divieto imposto, dall'annullamento o dal rinvio dell'evento programmato e dalla data di partenza prevista verso un paese in cui è stato imposto un divieto di ingresso. 

È necessario allegare il titolo di viaggio, la documentazione che attesti la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi annullati a causa dell'emergenza sanitaria. Entro 15 giorni dalla richiesta il vettore o l'agenzia di viaggi deve procedere al rimborso integrale del biglietto o all'emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione. 

Ipotizzando di applicare per analogia tali disposizioni anche all’acquisto di soggiorni nelle strutture recettizie, si ritiene che le strutture debbano procedere al rimborso integrale della spesa o all'emissione di un voucher di pari importo.

Avvocato Marta Calderoni

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