Il regime di proprietà dei balconi aggettanti e i lavori di ristrutturazione
Per rispondere al Suo quesito occorre fare una precisazione necessaria, ovvero stabilire cosa si intende per "balcone assoggettante" e quali parti siano da considerare private.
Come ribadito in diverse occasioni dalla giurisprudenza il balcone aggettante, costituendo "un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartiene in via esclusiva al proprietario di questa (così Cass. 4 luglio 2004 n. 14576 ). Nel dettaglio, soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
Fatta questa doverosa premessa si deve ritenere che, salvo il caso in cui vi siano degli elementi idonei ad incidere sul decoro architettonico, il condominio non ha nessuna competenza in merito agli interventi manutentivi, che saranno di competenza esclusiva del proprietario dell'immobile, che se ne assumerà anche la responsabilità nel caso di omessa manutenzione.
Nello specifico, pertanto, qualora gli interventi che ha intenzione di porre in essere non sono idonei ad incidere sul decoro architettonico oppure non sono dettati dai caratteri di urgenza (se ci fosse concreto pericolo, infatti, il condominio potrebbe agire direttamente per mettere in sicurezza il balcone), Lei potrà agire autonomamente.
Avvocato Egidio Rossi