La vendita forzata ha effetto purgativo anche per le spese condominiali arretrate?

Buongiorno sono proprietaria di un fondo commerciale che fa parte di un condominio acquistato all'asta il giorno .... /2015 premetto che nella perizia l'immobile risultava libero da ogni pendenza .. dopo l'acquisto l'amministratore e' venuto a chiedermi di saldare il debito lasciato dall'esecutato per i mesi che vanno dal ..../2015 al ..../2016 .. la domanda è la seguente:se l'esecutato ha lasciato delle pendenze l'amministratore è giusto che rivolga a me oppure il debito doveva essere inserirle nella perizia che è stata fatta nel 201.. ? grazie 

Condominio (23/05/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che l'effetto purgativo della vendita all'asta attiene esclusivamente alla cancellazione delle pendenze relative ai pignoramenti trascritti e alle ipoteche, che sono gli elementi che vengono valutati in sede di perizia di stima dell'immobile.

In sostanza con l'acquisto in sede di esecuzione forzata l'immobile trasferito viene "depurato" da tutte le pendenze trascritte.

Questo effetto, tuttavia, non riguarda eventuali debiti condominiali, in quanto la natura dell’obbligazione di pagamento dei contributi condominiali è catalogata quale obbligazione “propter rem”, in quanto è direttamente legata alla titolarità del diritto reale sull’immobile e, dunque, il condomino non può sottrarsi all’obbligo di tale pagamento.

In applicazione di tale principio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 Disp. Att. Codice Civile, il quale, cosi come modificato dall’art. 18 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, dispone al IV comma che "colui che subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente".

E, dunque, l’acquirente risulterà essere obbligato in solido con il venditore per le spese condominiali sorte nell’anno precedente e in quello nel corso del quale si è verificata la vendita.

La richiesta dell'amministratore del condominio, pertanto, appare corretta, anche se è comunque da verificare se le somme richieste attengano escusivamente all'esercizio in corso al momento della vendita, nonchè all'esercizio precedente, e non siano relative a precedenti gestioni in quanto, in questo caso, Lei non sarebbe tenuta a corrisponderle.

Resta inteso che, in quanto debitore solidale, una volta pagato il dovuto al condominio Lei avrà facoltà di rivalersi sul venditore per quanto corrisposto.

 

Avvocato Egidio Rossi

 

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