L'amministratore giudiziario quanto resta in carica?
Occorre premettere che l'amministratore giudiziario può essere revocato in ogni momento proprio a seguito di nomina di nuovo amministratore "di fiducia" da parte della compagine condominiale. In sostanza, l'amministratore giudiziario interviene quando la compagine condominiale non riesce a trovare la maggioranza necessaria per la nomina.
Ma quando il condominio, a seguito di apposita delibera, riesce a nominare un amministratore "di fiducia" con le maggioranze prescritte dalla legge, interviene la revoca dell'amministratore giudiziario.
A dimostrazione di quanto sopra si evidenzia che la nomina dell'amministratore giudiziario da parte del Tribuinale competente non fissa una durata dell'incarico (come, invece, avviene per la regolare nomina di amministratore da parte dell'assemblea).
Fatta questa doverosa premessa, ciò che potrebbe rendere nulla e/o annullabile l'assemblea indetta dal vecchio amministratore è proprio derivante dal soggetto che l'ha indetta. In sostanza, dal momento in cui è stato nominato l'amministratore giudiziario, il vecchio amministratore ha perso ogni carica e potere, quindi anche il potere di indire un'assemblea (che può essere indetta solo dal nuovo amministratore oppure dai condomini, nei termini di legge). Di conseguenza, un'assemblea indetta da un soggetto che non è nè l'amministratore nè un condomino potrebbe presentare profili di nullità e/o annullabilità.
Partecipare a una assemblea del genere non fa correre alcun rischio, semplicemente potrebbe essere inutile in quanto il nuovo amministratore potrebbe validamente contestarne la regolarità.