I maltrattamenti in famiglia

101. Non è il numero dei cani del noto cartone animato. 101 sono le donne uccise dal proprio partner/ ex partner da gennaio 2020 a maggio 2021. Al momento della lettura di questo articolo il numero sarà, certamente e purtroppo, aumentato. L’Istat ha, infatti, stimato che, in Italia, vi è un caso – ogni cinque giorni - di omicidio di una donna ad opera di un familiare (ad es. marito/compagno/padre/fratello).

Se la cifra sembra alta, pensate che questa non rappresenta che una piccolissima punta dell’iceberg di una serie di ripetute, cicliche ed infinite serie di condotte che costituiscono il delitto di cui all’articolo 572 c.p. ossia i Maltrattamenti in famiglia.

 

Indice:

1. Il reato di maltrattamenti in famiglia. Il bene giuridico tutelato

1.1. I soggetti tutelati

1.2. L’abitualità della condotta ed il ciclo teorico del maltrattamento

1.3. Le condotte

1.4. La procedibilità

1.5. Le misure cautelari a salvaguardia della vittima

2. Il "Codice Rosso" e la violenza assistita

 

 1. Il reato di maltrattamenti in famiglia. Il bene giuridico tutelato.

 Il delitto di maltrattamenti in famiglia (maltrattamenti contro familiari e conviventi) è un reato che punisce il soggetto che, in un contesto familiare, maltratti “un’altra persona della famiglia, o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

L’interesse (bene giuridico) tutelato dalla norma è, innanzitutto, l’interesse dello Stato, alla “salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti”. In secondo luogo – e, sicuramente, più attuale – l’ulteriore bene giuridico tutelato è “la difesa dell’incolumità fisica e psichica” dei soggetti indicati dalla norma ovverosia i c.d. “soggetti deboli”.

La disposizione intende, infatti, tutelare gli individui all’interno del – almeno idealmente – contesto più sicuro che ci sia: la famiglia.

 

1.1. I soggetti tutelati

Cosa si intende per famiglia?

Per diverso tempo la famiglia è stata intesa come il nucleo familiare “tradizionale”: ossia coniuge, consaguinei, affini e adottati. Successivamente il concetto di “famiglia” è stato esteso fino a ricomprendere uno stato di stabile convivenza (tutelando, tra l’altro, anche le relazioni omosessuali).

 

1.2. L’abitualità della condotta. Il ciclo teorico del maltrattamento

Il reato di maltrattamenti in famiglia è di tipo abituale.

Ciò significa che, ai fini dell’integrazione della fattispecie è necessaria la presenza di più condotte ripetute nel tempo.

L’abitualità delle condotte rappresenta il c.d. lato oscuro di tale reato. Spesso, infatti, la vittima non denuncia immediatamente il suo aggressore ma lo fa solamente quando emergono i fatti più gravi (come le violenze fisiche).

La ripetizione delle condotte è stata teorizzata dalla criminologa statunitense Lenore Walker all’interno del suo libro “The Battered Woman” (la donna maltrattata).

In particolare, la stessa ha elaborato il c.d. “ciclo teorico del maltrattamento” composto di tre fasi.

 

a. La prima fase è chiamata accumulo della tensione.

All’interno di tale fase, all’interno del nucleo familiare, si manifestano piccoli episodi di violenza – prevalentemente psicologica – come insulti, denigrazioni, rottura di oggetti, piccole minacce. Questi episodi vanno via via intensificandosi in un climax fino al raggiungimento della seconda fase.

 

b. L’esplosione della violenza

All’interno di tale fase, tutti i piccoli episodi della fase precedente raggiungono il culmine.

Il soggetto maltrattante “esplode” nei confronti della vittima, scaricando su di essa tutta la tensione accumulata precedentemente.

In questa fase sono possibili episodi di violenza fisica e sessuale, accompagnati, ovviamente da violenza psicologica molto elevata.

Durante l’esplosione della violenza si possono verificare episodi di serie lesioni fisiche, fino alla morte della vittima.

Qualora la vittima abbia già passato tale fase, la stessa rimane inerme, aspettando che tutto finisca.

Al termine di tale fase, spesso il soggetto maltrattato denuncia il maltrattante e si/lo allontana dalla casa familiare.

 

c. La luna di miele

Terminata l’esplosione della violenza, il maltrattante si trova completamente “scarico”. Mostra “pentimento” nei confronti della vittima attraverso gesti affettuosi/romantici nonché facendo dei regali.

Tale fase comporta la completa vittimizzazione del soggetto maltrattato, in quanto lo stesso si illude che gli episodi non ricapitino più.

In questa fase spesso vengono ritirate le querele, e la vittima riaccoglie in casa il proprio “carnefice”.

Nella realtà, alla fine della “luna di miele” il ciclo ricomincia con una fase di accumulo di tensione via via sempre più breve, un aumento dell’esplosione della violenza ed una riduzione della “luna di miele”.

 

1.3 Le tipologie di condotte

I maltrattamenti in famiglia sono un reato a condotta libera ossia, un delitto che non necessita di comportamenti/azioni specifiche e tipizzate per essere consumato, lasciando quindi spazio ad un’ampia interpretazione giurisprudenziale su ogni singolo caso.

Ad oggi le macrocategorie di tipologie di violenze intrafamiliari sono 4:

  • la violenza fisica;
  • la violenza sessuale;
  • la violenza psicologica;
  • la violenza economica.

La violenza fisica è il tipo di maltrattamento sicuramente più noto in quanto è quello che “lascia più tracce evidenti”.

Esso può esplicitarsi in condotte violente come, ad esempio: percosse, bruciature di sigaretta, utilizzo di oggetti, lesioni e può arrivare – nei casi più gravi - fino alla morte.

In questi casi, i fatti di reato possono emergere in due modi:

(i) la vittima, a seguito delle lesioni subite, decide di denunciare o

(ii) dall’analisi dei referti medici predisposti dalle strutture sanitarie ove la vittima si è recata per le cure.

Questa duplice possibilità di emersione dei fatti di reato consente una maggiore notorietà del maltrattamento.

Rappresenta, tuttavia, oramai una triste e quotidiana notizia di cronaca, che a seguito delle violenze, la maggior parte dei soggetti maltrattati minimizzi le violenze subite fino a negarle completamente adducendo a presunti “incidenti domestici”.

La violenza fisica è tipica della fase dell’esplosione della violenza.

Una tipologia di condotta maltrattante meno considerata è la violenza sessuale.

Nel ricordare che la violenza sessuale rappresenta qualunque ingerenza nella sfera personale-sessuale di un individuo, senza il consenso di quest’ultimo, appare opportuno evidenziare che, in diverse culture e legislature nazionali, tale tipo di condotta maltrattante non viene punita, oppure è tollerata.

La ratio dell’assenza di punibilità è legata ad un’errata credenza che, all’interno della coppia, il consenso sia superfluo o comunque implicito. La violenza sessuale è tipica sia nella fase dell’esplosione della violenza e spesso, in modo sottile, anche della fase c.d. luna di miele.

La violenza psicologica rappresenta la tipologia più comune e forse più pericolosa delle condotte maltrattanti.

Essa si esplicita in insulti, minacce, ma soprattutto nell’umiliazione sistematica e continua della vittima la quale si trova ad essere continuamente “sottomessa” dal proprio maltrattatore.

La sua pericolosità risiede anche nella difficoltà di accertamento e di prova in Tribunale.

Gli episodi violenti (oltre non lasciare tracce evidenti sul corpo) avvengono infatti, in privato, e spesso le uniche dichiarazioni a sostegno dell’accusa sono meramente quelle della vittima, con tutte le ripercussioni che ciò può avere in sede processuale.

Ad ovviare tale problematica, in Italia, nel 2019 è entrato in vigore il c.d. “Codice Rosso”, del quale si dirà meglio in seguito, ma che valorizza quasi come “prova regina” le dichiarazioni della vittima in determinati tipi di reato.

Un sottotipo della violenza psicologica è la c.d. “violenza economica”.

Questa si esprime nell’impedire che la vittima lavori (con segregazione all’interno della casa), oppure obbligandola a consegnare al maltrattante tutti i suoi guadagni.

Tale forma di maltrattamento crea una dipendenza economica tra maltrattante e maltrattato, che non permette a quest’ultimo, oltre che di vivere serenamente, di allontanarsi fisicamente dal primo.

La violenza psicologica e quella economica sono presenti all’interno di tutte le tre fasi del ciclo teorico del maltrattamento.

 

1.4. La procedibilità

Il reato di maltrattamenti in famiglia è procedibile d’ufficio.

Ciò significa che, oltre alla querela da parte della persona offesa, ai fini dell’inizio delle indagini è sufficiente che l’Autorità Giudiziaria venga a conoscenza dei fatti di reato anche tramite fonti indirette (referti medici o denuncia di altre persone).

Tale tipo di procedibilità permette al procedimento di fare il suo corso anche quando la vittima – tipicamente nella fase della luna di miele – rimetta la querela.

 

1.5. Le misure cautelari a salvaguardia della persona offesa

La legge prevede varie misure cautelari a tutela della vittima, come, ad esempio:

  • l’allontanamento dalla casa familiare (con divieto di avvicinamento alla vittima);
  • la custodia cautelare in carcere.

È bene ricordare che, prima che la misura cautelare venga revocata o modificata, la vittima ha diritto di essere informata, con termine di giorni due per opporsi al cambiamento.

 

2. Il “codice rosso” e la violenza assistita

La legge 69/2019, meglio denominata “Codice Rosso” è una riforma volta a tutelare i “soggetti deboli” nei reati di stalking, violenza sessuale e, per l’appunto, i maltrattamenti in famiglia.

La riforma ha, innanzitutto velocizzato i tempi di indagine, imponendo al Pubblico Ministero, entro tre giorni dalla denuncia-querela, di sentire la persona offesa dal reato.

Allo stesso modo ha imposto al reo, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la partecipazione a specifici corsi di recupero (a suo carico).

Altro aspetto estremamente rilevante della riforma è l’introduzione del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la vittima, anche in assenza dei limiti reddituali previsti dalla norma.

Tale riforma ha, poi, inasprito le pene detentive portandole da due a tre anni di reclusione nel minimo, e da sei a sette anni nel massimo.

Infine, la legge sanziona il c.d. “maltrattamento assistito” che si verifica quando le condotte maltrattanti avvengono alla presenza di un minorenne. La norma in questo caso:

  • da un lato introduce un aggravante di pena sino alla metà;
  • dall’altro permette al minore stesso, anche in assenza di fenomeni di maltrattamento diretto, di essere automaticamente “persona offesa dal reato”.

Lo scopo di questa disposizione risiede nel fatto che, diversi studi hanno dimostrato come – spesso – la violenza intrafamiliare è un comportamento appreso. (Il bambino non conosce altre forme di manifestazioni che non siano quelle violente).

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