Guida in stato di ebbrezza: cosa posso fare se mi fanno l’alcol test proprio quando ho bevuto un bicchiere in più?

Capita a chiunque di bere un bicchiere in più nel corso di una cena tra amici o con i propri familiari, soprattutto quando, magari, si festeggia qualche lieto evento. E come fare a divincolarsi dalla richiesta di brindisi del proprio capo, quando partecipiamo alle feste aziendali?

Tutti sappiamo però che se si assumono sostanze alcoliche si diventa meno “reattivi”, soprattutto quando ci si mette alla guida. Conseguentemente, si diventa pericolosi per la propria e altrui incolumità.

In ragione di ciò, chi si mette alla guida in stato di ebbrezza può andare incontro a sanzioni amministrative e penali. 

 

Indice:

1. L’art. 186 del Codice della strada: quando bere diventa illecito, cosa fare e non fare se ti fermano

2. Mi contestano la guida in stato di ebbrezza: a cosa vado incontro ora?

3. Come mi posso difendere?

4. Quali conseguenze permangono anche dopo il procedimento penale?

 

1. L’art. 186 del Codice della strada: quando bere diventa illecito, cosa fare e non fare se ti fermano

L’art. 186 del Codice della Strada stabilisce che chi si mette alla guida in stato di ebbrezza è punito:

  • con una sanzione amministrativa fino ad euro 2.127,00, se con un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non a 0,8 grammi per litro (g/l). In questo caso si subisce inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • con un’ammenda fino ad euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non a 1,5 grammi per litro (g/l), nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • con un'ammenda fino ad euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora risulti un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo, se di proprietà del guidatore.

E’ dunque previsto che, in caso di superamento della soglia di tasso alcolemico di 0,8 grammi per litro (g/l), abbia luogo un procedimento penale per la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza.  

Ci sono poi alcune circostanze che, se presenti al momento in cui si viene scoperti alla guida in stato di ebbrezza, possono peggiorare ulteriormente la situazione.

In particolare:

  • in caso di rilevamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) la patente di guida è sempre revocata qualora il guidatore sia recidivo nel biennio;
  • se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, sempre che questo non appartenga a persona estranea all'illecito;
  • qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), gli è sempre revocata la patente di guida;
  • nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza sia un neo patentato, sono previste sanzioni aumentate da un terzo alla metà e, in caso di recidiva nel triennio, la patente è sempre revocata.

Insomma, “qualche bicchiere in più” può costare caro.

Per evitare di incorrere nelle conseguenze sopra descritte si danno tanti suggerimenti: “rifiuta di fare l’alcol test”, “bevi un superalcolico davanti alle autorità che ti fermano, così il risultato è falsato”, ecc.

In realtà, bisogna stare molto attenti a gestire una situazione come questa.

E’ bene specificare che non è un buon consiglio quello di non sottoporsi all’alcol test se le autorità ci fermano.

Questo perché tale rifiuto comporta la commissione di un reato, previsto dall’art. 186 comma 7 del codice della strada, che può comportare un'ammenda fino ad euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo, se di proprietà del guidatore.

Né può “salvare” assumere un superalcolico davanti alle forze dell’ordine prima di essere sottoposti ad alcol test. Francamente, chi ha diffuso questo consiglio non sa che l’utilizzo dell’etilometro è valutato dalle autorità caso per caso, sempre che si rilevino nel soggetto “fermato” evidenti segni di stato di ebbrezza.

Conseguentemente, bere un superalcolico davanti all’agente potrà portare quest’ultimo a non avere alcun dubbio sull’opportunità di sottoporci ad etilometro.

Come sarebbe meglio comportarsi, quindi, in una situazione del genere?

In primo luogo, è necessario prestare attenzione a come l’agente in sede di accertamento del tasso alcolemico, spiega quanto intende effettuare. La Corte di Cassazione ha precisato che[1] la polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, ecc.), prima di eseguire l’alcol test, deve avvertire il conducente che ha diritto di chiamare il proprio avvocato per farsi assistere nel corso di tale accertamento, pena la nullità del risultato registrato dall’etilometro.    

Quindi, attenzione! Se non siamo da soli in auto, nel caso in cui l’agente non specificasse quali sono i nostri diritti, tramite il nostro passeggero testimone potremo contestare questa mancanza

Se siamo soli alla guida, allora dobbiamo prestare attenzione al verbale che ci viene rilasciato. In esso dovrà essere specificamente indicato l’avvertimento in questione. In assenza, il verbale potrà essere contestato.

Può inoltre capitare che in seguito a un incidente si venga portati in ospedale e, in quel frangente, si venga sottoposti a prelievo ematico, da cui potrebbe essere rilevato un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Anche in questo caso, prima del prelievo ematico, il conducente dovrà essere informato della finalità di verificare il suo tasso alcolemico e della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia[2].

In caso contrario, l’accertamento potrà essere considerato inutilizzabile. 

Ma vediamo a quali conseguenze potremmo andare incontro in caso di guida in stato di ebbrezza.

 

2. Mi hanno contestato la guida in stato di ebbrezza: a cosa vado incontro ora?

Quando sussistono i presupposti per contestare ad una persona l’illecito di guida in stato di ebbrezza si può andare incontro a varie conseguenze:

(i)  il ritiro della patente;

(ii) qualora il tasso alcolemico sia risultato superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) il guidatore verrà informato di essere sottoposto ad un procedimento penale;

(iii) la sospensione della patente con ordinanza del prefetto.

In caso di procedimento penale, il guidatore riceverà un verbale di identificazione e di dichiarazione o elezione di domicilio (ai sensi degli artt. 349 e 161 c.p.p.) e informazione sul diritto di difesa (ai sensi dell’art. 369 e 369 bis c.p.p.) a seguito del quale potrà essere nominato un avvocato, come proprio difensore di fiducia.

Solitamente, poi, il guidatore riceverà, presso il proprio domicilio (o presso quello dell’avvocato nominato), un provvedimento che prende il nome di decreto penale di condanna, di cui all’art. 459 c.p.p..

Dinanzi a questo provvedimento non è raro che si rimanga inerti e si accetti la sanzione in esso prevista, nella convinzione che, a parte la probabile sospensione della patente per un lungo periodo, se non si è mai commesso un reato in precedenza, si verrà condannati ad una pena pecuniaria, anche abbastanza significativa, che poi, comunque, verrà sospesa dallo stesso Giudice, perché rientrante nelle condizioni per l’applicazione della sospensione condizionale della pena.

Si ricorda, tuttavia, che il decreto penale di condanna se non opposto sarà iscritto nel casellario giudiziale.

Ecco che allora, potrà essere utile valutare la difesa in un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza, sia al fine di evitare un “precedente”, sia per riottenere la patente di guida in un tempo ragionevole.

 

3. Come mi posso difendere?

Qualora venga contestato l’illecito di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 del Codice della strada, il primo provvedimento da cui bisogna difendersi è l’ordinanza del Prefetto della provincia ove è stato commesso l’illecito.

Essa stabilisce un primo periodo di sospensione della patente del guidatore, a seconda del tasso alcolemico riscontrato, che potrebbe essere successivamente aumentato dal Giudice del procedimento penale.

L’ordinanza prefettizia può essere impugnata davanti al Giudice di Pace, il quale in genere sospende l’efficacia del provvedimento, così da permettere di recuperare in poco tempo la patente, a fronte della dimostrazione da parte del ricorrente di avere superato con successo le visite mediche funzionali a dimostrare che lo stato di ebbrezza riscontrato era eccezionale.

Tuttavia, alle volte, la mera impugnazione del provvedimento prefettizio avanti al Giudice di Pace può permettere di influire sull’eventuale procedimento penale nel frattempo originato.

Qualora, infatti, nell’esecuzione dell’alcol test sia stato violato quanto previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, non solo si avrà la possibilità di ottenere una sentenza del Giudice di pace che dichiari la nullità dell’ordinanza prefettizia[3], ma tale provvedimento, se sottoposto al Pubblico Ministero incaricato delle indagini relative al procedimento penale instaurato, potrebbe comportarne l’archiviazione.

In tale ambito va precisato che la contestazione della violazione del predetto art. 114 potrebbe essere sottoposta direttamente all’attenzione della Procura.

Potrebbe, infatti, risultare più conveniente difendersi direttamente e soltanto nel procedimento penale instaurato per il reato di guida in stato di ebbrezza.

Come sopra anticipato, in questi casi al guidatore solitamente verrà notificato un decreto penale di condanna, che stabilisce una pena (in genere pecuniaria e già sospesa), nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente per un certo periodo.

In quel caso, come stabilito dall’art. 461 c.p.p., è possibile presentare opposizione a tale provvedimento, attraverso cui si possono presentare due richieste:

(i) che il giudizio, precedentemente non instaurato, abbia luogo, così da potersi difendere e contestare le accuse a proprio carico;

(ii) che avvenga la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità potendo, all’esito dello svolgimento di ciò, ottenere la dichiarazione di estinzione del reato ed il dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente.

Un effetto importante dell’estinzione del reato è la cancellazione del procedimento penale dal casellario giudiziale, così che qualche bicchiere di troppo non ci porti ad avere precedenti penali.

Ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis del Codice della strada, infatti, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, con quella del lavoro di pubblica utilità[4].

Questo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando euro 250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Dopo lo svolgimento di tutte le ore di lavoro di pubblica utilità stabilite il Giudice e dichiarerà estinto il reato, disporrà la riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente e revocherà la confisca del veicolo sequestrato.

Non tutti, però, possono scegliere la via del lavoro di pubblica utilità, questa strada infatti è preclusa a chi è stato coinvolto in un incidente stradale, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis del Codice della Strada.

Questi ultimi, tuttavia, ad alcune condizioni, possono far ricorso all’istituto della messa alla prova, che garantisce quasi gli stessi effetti della disciplina di cui all’art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada.

Attraverso questo istituto, di cui agli artt. 168 bis c.p. e ss., è possibile ottenere la sospensione del procedimento penale per un determinato periodo di tempo, nell’ambito del quale il guidatore dovrà ottemperare ad un “progetto educativo” per lui predisposto -che molto spesso comporta lo svolgimento di attività di volontariato- con successiva dichiarazione di estinzione del reato in caso di valutazione positiva della condotta tenuta.

In quest’ultimo caso il Giudice del procedimento penale, non sussistendo un provvedimento di condanna, non potrà condannare il guidatore alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.  

4. Quali conseguenze permangono anche dopo il procedimento penale?

Fin qui abbiamo visto cosa può succedere se veniamo fermati mentre siamo alla guida dopo avere bevuto un bicchiere di troppo e come possiamo difenderci in caso di contestazione dell’illecito di guida in stato di ebbrezza.

Si è dunque evidenziato come sussistano strumenti tali da permettere l’esenzione della responsabilità.

Tuttavia, è imprudente pensare che non permangano degli “strascichi”.

In primo luogo, va specificato che l’efficacia della patente del soggetto a cui è stata contestata la guida in stato di ebbrezza dipende da quanto viene deciso, all’esito di apposita visita medica, dalla commissione medica locale.

Nell’ordinanza del Prefetto che sospende la patente di guida viene esplicitata la necessità per il guidatore di sottoporsi a visita. Solo a seguito di una valutazione positiva sarà, infatti, possibile riottenere la patente.

In genere la commissione medica locale richiede più di una valutazione. Quindi, a seguito della prima visita, bisogna prestare attenzione all’efficacia del certificato rilasciato.

Prima della scadenza di tale documento bisognerà prenotare un altro appuntamento presso la commissione medica locale, sino all’ottenimento dell’idoneità definitiva alla guida

Si ricorda che l’inosservanza di tali disposizioni comporta sanzioni importanti. Secondo quanto stabilito dall’art. 218 comma 6 del Codice della strada, infatti, chi guida con la patente la cui efficacia sia sospesa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050,00 a euro 8.202,00, subisce la revoca della patente, nonché il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

Un'altra conseguenza della contestazione del reato di guida in stato d’ebbrezza è costituita dall’inevitabile traccia che resta alle forze dell’ordine, anche nel caso in cui si sia ottenuta l’assoluzione o l’estinzione del reato e, pertanto, non risulti iscritto nulla nel casellario giudiziale.

Sussiste infatti l’archivio CED, una banca dati del Ministero dell’interno, dove vengono registrate notizie relative a procedimenti penali, anche qualora questi siano terminati senza una condanna.

In alcune circostanze questi dati possono rappresentare un ostacolo. In particolare, ciò accade in tutti quei casi in cui si richieda alla Pubblica Amministrazione una decisione discrezionale, magari valutando la nostra “buona condotta” (come ad esempio nella richiesta di rilascio del porto d’armi).

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Note:

[1] Come previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

[2] Cass. Pen., Sez. IV, 19.02.2019, n. 11722.

[3] Così, a titolo esemplificativo, la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia del 11.11.2016.

[4] Di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

 

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