Hai commesso dei reati o sei stato sottoposto ad un procedimento penale e ne paghi ancora le conseguenze? Cancellare il passato si può.
Nel corso della propria vita capita di sbagliare.
Talvolta tali errori, quando gravi, possono interessare anche la legge. Si tratta delle ipotesi in cui vengono commessi degli illeciti di natura penale, che possono condurre anche a condanne da parte dell’Autorità.
Una sentenza penale di condanna, anche una volta scontata, può purtroppo avere degli effetti sul futuro, con vere e proprie limitazioni nella vita di tutti i giorni e nei diritti costituzionali.
Ciò può accadere anche nel caso in cui l’illecito sia stato commesso molti anni prima.
Non solo.
Anche la sola sottoposizione ad un procedimento penale, pur senza essere condannati, può avere delle conseguenze sul futuro.
Come comportarsi, quindi, per far si che eventuali condanne penali o la sola sottoposizione a un processo penale, non lascino traccia nella nostra vita, creandoci dei disagi, se non delle vere e proprie limitazioni?
Bisogna sapere che esistono efficaci strumenti per rimediare a un pregresso penale.
Vediamo di seguito, con la spiegazione dell’avvocato penalista Nadia Mungari, quali sono questi strumenti.
Indice:
1. Le conseguenze di una condanna e della sottoposizione ad un procedimento penale.
3. Riabilitazione: la procedura.
4. Sottoposizione a processo o denuncia: la cancellazione dei dati dall’archivio CED
1. Le conseguenze di una condanna e della sottoposizione ad un procedimento penale.
Quando si viene sottoposti ad un procedimento penale ne resta traccia in archivi e registri pubblici.
A maggior ragione ciò accade quando si riceve, all’esito del procedimento, una condanna.
a) Gli effetti della condanna penale.
Quando si viene condannati a seguito di un procedimento penale non solo si deve subire una sanzione penale, consistente in un periodo di detenzione o in una richiesta di pagamento di una sanzione pecuniaria.
Alla pena principale (detenzione o sanzione pecuniaria) possono aggiungersi:
- ulteriori sanzioni, definite accessorie;
- gli effetti penali.
Le sanzioni accessorie:
sono pene (1) che si aggiungono a quelle principali, limitando ulteriormente alcuni diritti del condannato.
Si tratta di pene che limitano significativamente diritti costituzionalmente garantiti.
Un esempio ne è certamente quello della sospensione della patente di guida, quando si commette il reato di “guida in stato di ebbrezza”.
Si tratta molto spesso di sanzioni a tempo, la cui esecuzione cessa dopo un determinato periodo, ma ve ne sono alcune perpetue, che il condannato si porta dietro per tutta la vita.
Gli effetti penali:
non riguardano la pena in senso stretto, ma incidono sugli eventuali successivi procedimenti penali (ad esempio: l’impossibilità per il futuro di godere della sospensione condizionale della pena) e , soprattutto, sono rappresentati dalla menzione dell’illecito commesso e della condanna ricevuta nel certificato del casellario giudiziale.
Gli effetti penali, e in particolare la menzione della condanna nel proprio casellario giudiziale, possono portare a conseguenze negative dopo molti anni.
Ad esempio, nella ricerca del lavoro, il potenziale datore di lavoro potrebbe richiedere di visionare il certificato del casellario giudiziale, al fine di verificare la condotta dell’aspirante lavoratore. La scoperta da parte del primo di una condanna penale, anche se risalente ad un periodo molto lontano, potrebbe spingerlo a non assumere il secondo.
b) Gli effetti della sottoposizione a procedimento penale senza condanna.
Come già anticipato all’inizio di questo articolo, anche la mera sottoposizione ad un procedimento penale, anche non culminato in una condanna, potrebbe lasciare una traccia con effetti sgradevoli.
Presso il Ministero dell’Interno – dipartimento di Pubblica sicurezza è presente una grande banca dati, o, se preferiamo, archivio, conosciuto come “archivio CED”, che raccoglie informazioni in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, riguardo ciascun cittadino (o meno) che venga interessato da tale materia.
Presso l’archivio CED è possibile trovare informazioni in merito alla sottoposizione di una persona a procedimento penale molti anni addietro.
Tale dato viene registrato anche qualora l’esito dell’attività di indagine o processuale non abbia portato ad una condanna.
Questa conservazione di dati, di per sé non tali da comportare effetti penali, può generare una limitazione alle proprie attività, soprattutto nel caso in cui venga richiesto il requisito della “buona condotta”, che viene lasciato alla discrezionale valutazione dei Pubblici Funzionari.
Facciamo un esempio: si pensi ad un soggetto che in passato sia stato denunciato per lesioni lievi, dunque procedibili a querela della persona offesa, ma il cui esito del procedimento penale abbia comportato la mancanza di una condanna, in ragione del rilevamento della presentazione della denuncia-querela oltre i termini stabiliti dalla legge, ovvero 90 giorni, rendendo il procedimento “improcedibile”.
Mettiamo che questo soggetto, che non è mai stato condannato penalmente, voglia richiedere il porto d’armi. In questo caso, egli potrebbe ricevere il provvedimento di diniego alla sua richiesta, in quanto la Pubblica Amministrazione competente potrebbe rilevare che la concessione di tale autorizzazione a possedere un’arma contrasti con la necessità di assicurare la tutela preventiva della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini.
2. Quando si possono cancellare le tracce della condanna penale o del coinvolgimento in un processo penale.
Per alcune delle situazioni che abbiamo analizzato nei precedenti paragrafi, esistono degli strumenti che permettono di eliminare la menzione del proprio coinvolgimento in vicende penali (condanne, denuncia o imputazione) nel passato.
Questo meccanismo consente di ovviare ad alcune delle limitazioni conseguenze delle condanne penali o della sottoposizione ad un procedimento penale.
Lo strumento che il nostro Codice Penale individua per eliminare le spiacevoli conseguenze di una condanna penale è la riabilitazione (2), strumento previsto dall’art. 178 del Codice Penale.
L’utilizzo di questo strumento, ovviamente, non è incondizionato, essendo invece necessari alcuni presupposti.
In particolare, i presupposti per richiedere ed ottenere la riabilitazione sono:
- Decorrenza di un certo periodo di tempo
- Buona condotta
- Pagamento delle obbligazioni civili
Per richiedere la riabilitazione deve quindi essere trascorso un determinato periodo di tempo, che varia a seconda di alcuni fattori, che decorre dal momento dell’avvenuta esecuzione della pena o della sua estinzione, senza che il soggetto, precedentemente condannato, abbia commesso ulteriori illeciti, dando così prova di avere tenuto una buona condotta.
Affinché possa richiedersi la riabilitazione devono essere trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui la pena è stata comminata, oppure sia altresì estinta ed il condannato abbia mantenuto una buona condotta.
Per i recidivi il termine per richiedere la riabilitazione si allunga: è di 8 anni.
Per coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali o per tendenza o professionali il termine è di 10 anni.
Che effetti ha quindi, concretamente, la riabilitazione?
La riabilitazione elimina:
1) l'interdizione dai pubblici uffici
2) l'interdizione da una professione ovvero da un'arte
3) la perdita ovvero la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
4) la perdita del diritto agli alimenti
Di fatto, la riabilitazione assegna nuovamente all’ex condannato la sua capacità giuridica, consentendogli un reingresso nella società civile e nell’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti.
Non può comunque essere concessa la riabilitazione, quindi non serve presentare la relativa istanza, quando:
- il condannato sia stato sottoposto a misura di sicurezza e il provvedimento non sia stato revocato;
- non siano state adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che ne venga dimostrata l'impossibilità.
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Per “cancellare” invece la “traccia” di precedenti procedimenti penali da cui non è scaturita una condanna è possibile presentare istanza di cancellazione dall’archivio CED.
La cancellazione dei dati attinenti la sottoposizione ad un processo penale privo di condanna può essere richiesta ed ottenuta qualora la conservazione di tali dati non risulti più pertinente, anzi eccedente e non di interesse, rispetto alla finalità di tale conservazione, come ad esempio quando un soggetto non abbia più avuto alcuna esperienza di procedimento penale da molto tempo.
3. Riabilitazione: la procedura.
La riabilitazione si richiede presentando un’istanza al Tribunale di Sorveglianza, quando dalla esecuzione o estinzione della pena siano trascorsi 3 anni.
Se colui che presenta l’istanza sia stato dichiarato recidivo all’attività criminale il termine, come visto sopra, è di 8 anni, mentre è d 10 anni in caso di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
In caso di sospensione condizionale della pena, il termine di cui sopra decorre dallo stesso momento di quello della sospensione della pena.
Nell’istanza bisogna allegare:
- la documentazione che dimostri la buona condotta dell’istante,
- l’avvenuto pagamento delle obbligazioni civili conseguenti al reato;
- eventuali spese processuali e/o risarcimento dei danni in favore della persona offesa dall’illecito.
A seguito del deposito dell’istanza, viene effettuata un’istruttoria, tesa a verificare la presenza dei requisiti necessari per la riabilitazione.
Qualora essi sussistano, alla luce delle condizioni sopra indicate, il Tribunale di Sorveglianza emette ordinanza di riabilitazione.
Quali sono gli effetti quindi della riabilitazione?
A seguito dell’ordinanza di riabilitazione sul certificato del casellario giudiziale non sarà più visibile la precedente e remota condanna e, venendo meno i relativi effetti penali, si potrà nuovamente godere dei benefici che essi impediscono, come ad esempio la sospensione condizionale della pena in caso nuova condanna.
4. Sottoposizione a processo o denuncia: la cancellazione dei dati dall’archivio CED.
Come abbiamo visto, non solo le condanne penali lasciano traccia, ma anche la sola sottoposizione ad un procedimento penale.
Per cancellare i dati attinenti alla propria persona, che facciano riferimento ad un coinvolgimento in un procedimento penale e presenti nell’archivio CED del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, bisogna presentare una specifica richiesta di “aggiornamento dei dati” indirizzata a: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, Via Torre di Mezzavia, 9, 00173 Roma.
A tale istanza va allegato specifico modulo, disponibile presso il sito internet della Polizia di Stato, nonché la documentazione attestante l’identità dell’istante e la validità della pretesa di aggiornare i dati dell’archivio CED, richiedendo così la cancellazione dei fatti passati.
Nel predetto modulo, che attualmente può essere inoltrato anche a mezzo pec, bisogna dichiarare l’indirizzo, eventualmente anche telematico, ove si intende ricevere il responso dell’ufficio incaricato.
Nel caso in cui la cancellazione sia negata, è possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Qualora il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale acconsenta alla cancellazione dei dati richiesta, allora, non saranno più visibili le tracce di precedenti procedimenti penali privi di condanna.
Inoltre, in caso di precedente sentenza di condanna a cui sia conseguita la riabilitazione, attraverso la richiesta di cancellazione dall’archivio CED, non sarà più disponibile neanche questo dato.
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Note:
1) Le pene accessorie per i delitti sono:
1.l'interdizione dai pubblici uffici;
2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
3. l'interdizione legale;
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna;
La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
2) La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna , salvo che la legge disponga altrimenti.