Violazione del regolamento condominiale: quali sono le conseguenze?
Per stabilire quali azioni intraprendere in relazione al parcheggio irregolare nelle parti comuni ed ai rumori molesti è necessario anzitutto esaminare il regolamento condominiale, gli atti di acquisto degli immobili e le delibere dell’assemblea condominiale.
Al riguardo Le segnalo che, ai sensi dell’art. 70 disp. att. c.c., per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma sino ad euro 200,00 e, qualora la medesima persona ripeta la stessa infrazione, sino ad euro 800,00.
Pertanto, per dissuadere i condomini dall’effettuare parcheggi irregolari e dal produrre rumori molesti, ove non già previsto, possono essere inserite nel regolamento di condominio delle norme che vietino determinati comportamenti, con la previsione delle sopra indicate sanzioni pecuniarie in caso di infrazione.
L’irrogazione della sanzione dovrà essere deliberata dall’assemblea condominiale, e la somma conseguita dovrà essere devoluta al fondo che l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
In merito evidenzio che la Corte di Cassazione, in tema di parcheggio irregolare in area comune, ha affermato che per le infrazioni dei condomini non possono essere introdotte nel regolamento sanzioni diverse da quelle pecuniarie previste dal menzionato art. 70 disp. att. c.c.; in particolare la Corte ha stabilito l’illegittimità della sanzione che prevede la rimozione del veicolo (Cass., 16 gennaio 2014, n. 820).
Le segnalo inoltre che il comportamento di colui che effettua un parcheggio irregolare può anche assumere rilevanza penale. Al riguardo la giurisprudenza ha stabilito che: “Integra il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da impedire ad altri manovre con la propria.” (Corte d’Appello di Perugia, 1 ottobre 2018, n. 936 in De Jure Giuffrè).
***
Con riferimento alla rumorosità dei condomini, al di là di quanto stabilito dal regolamento di condominio, Le evidenzio che, ai sensi dell’art. 844 c.c., i rumori comportano una responsabilità, che può essere fatta valere dinanzi al giudice civile, se superano la "normale tollerabilità".
I rumori molesti possono inoltre configurare un reato a norma dell’art. 659 c.p., il quale punisce coloro che mediante schiamazzi o rumori disturbano le occupazioni o il riposo delle persone.
***
In merito alla istanza di mediazione promossa dal condomino, Le segnalo che la mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 è una procedura che si svolge dinanzi ad un mediatore, con il fine di ricercare un accordo amichevole per la composizione della controversia.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
In altre parole, quasi certamente, il suddetto condomino è intenzionato a citare il Suo condominio in una causa giudiziale, e per poter fare ciò ha prima dovuto invitare il condominio alla mediazione.
In proposito è opportuno rilevare che la mediazione, ove abbia un esito positivo con il raggiungimento di un accordo conciliativo, consente alle parti di evitare le maggiori spese e le tempistiche assai prolungate della successiva causa giudiziale.
L’amministratore condominiale dovrà convocare l’assemblea per ottenere la delibera che lo autorizzi a partecipare alla seduta di mediazione, posto che la giurisprudenza ha ritenuto necessaria tale specifica delibera autorizzativa (Tribunale di Roma, 10 settembre 2018, n. 17024, in De Jure Giuffré).
L’amministratore dovrà poi partecipare alla mediazione assistito dal proprio avvocato.
Avvocato Giovanni Ciano