Chi paga i lavori straordinari, il venditore o l'acquirente dell'appartamento?

Salve. Al momento dell'acquisto nuova abitazione mi è stato fatto presente che erano state deliberate degli interventi straordinari per il rifacimento immobile non ancora realizzati. Si era pertanto deciso in sede di rogito di mettere un tetto alle spese di cui mi sarei fatta carico, il resto rimaneva a carico del venditore. I preventivi relativi a queste spese sono arrivati in periodo successivo alla vendita ed erano sempre relativi alla tipologia di lavori decisi e deliberati prima dell'acquisto (non quantificabili al momento dell'acquisto). Pertanto adesso l'ex proprietario sostiene che queste spese sono a me imputabili in quanto approvate in preventivi successivi (ma come avrei potuto opporre un veto se la spesa era già stata deliberata?) . Grazie per un vostro parere. saluti

Condominio (02/04/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito e capire chi sia obbligato al pagamento delle spese condominiali straordinarie - e, più precisamente, di quelle spese di manutenzione, ristrutturazione o innovazione sulle parti comuni, che, al momento del rogito di compravendita, risultano già deliberate dall’assemblea condominiale - riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 15547 del 22/6/2017 ha affermato espressamente che, salvo diverso accordo, il responsabile del pagamento delle spese condominiali per i cosiddetti “lavori straordinari”, è la persona che risulta essere proprietaria del bene al momento dell’approvazione degli stessi, ossia al momento in cui è stata assunta la relativa delibera.

La circostanza che tale soggetto ceda poi il proprio immobile prima dell’assemblea che stabilisce l'effettiva ripartizione delle spese è dunque assolutamente irrilevante.

Infatti ciò che obbliga l’ex condomino al pagamento delle spese è il fatto di aver rivestito la qualità di proprietario al momento dell’assemblea di approvazione dei lavori straordinari, dovendo considerarsi la successiva assemblea di ripartizione delle spese non il momento costitutivo dell’obbligazione di pagamento, ma solo il momento di precisazione del quantum della stessa, e cioè dell’ammontare dovuto.

Pertanto nel caso di specie Lei dovrà farsi carico solo delle spese espressamente previste nel rogito di compravendita, restando il residuo a carico del venditore.

 

Avvocato Marta Calderoni

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