Le spese condominiali gravano su tutti i comproprietari?
Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che Lei, in qualità di comproprietaria con Sua nonna di un appartamento, è obbligata in solido con quest'ultima al pagamento delle spese condominiali.
In base all'articolo 1292 del codice civile, infatti, l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento del totale del pagamento.
La conseguenza di tale criterio è che il Condominio potrà pretendere il pagamento delle spese per l'intero da uno qualsiasi dei comproprietari, indipendentemente dal soggetto intestatario degli avvisi di pagamento.
Dunque nel caso di specie, il Condominio potrà richiederLe il pagamento delle spese condominiali non pagate da Sua nonna e Lei non potrà sottrarsi a tale richiesta adducendo il fatto che non abita nell'unità immobiliare.
Per quanto concerne, invece, una eventuale rinuncia all'eredità di Sua nonna, precisiamo che la stessa riguarderebbe soltanto i beni della defunta e, dunque, con riferimento al sopracitato appartamento, Lei potrebbe rinunciare alla quota (o alla parte di essa a Lei spettante) attualmente di proprietà di Sua nonna ma rimarrà comunque proprietaria della Sua parte.
Avvocato Marta Calderoni