regolamento condominiale contrattuale. Efficacia nei confronti di tutti i condomini?
Il regolamento condominiale può essere di due tipi: contrattuale e assembleare.
Il regolamento contrattuale viene redatto dal costruttore dell'edificio e da questi fatto approvare agli acquirenti singolarmente al momento del rogito.Tale regolamento, seppur accettato non nel corso di una assemblea ma in tempi diversi, raggiunge l'unanimità.
Contiene vincoli più pregnanti e forti rispetto a quello approvato a maggioranza ( assemblea).
Il regolamento assembleare è quello approvato in assemblea: è sufficienteil voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, a condizione che questi abbiano almeno la metà dei millesimi.
Il regolamento condominiale di origine contrattuale è il più frequente. E' costituito da un insieme di norme che disciplinano la vita del condominio e che vincolano tutti coloro che occupano le unità immobiliari. E' obbligatorio quindi per gli inquilini in affitto, gli usufruttuari e per i successivi acquirenti degli appartamenti.
Il fatto che il regolamento che ci occupa non sia stato registrato all'Agenzia delle Entrate non inficia minimamente l'efficacia dello stesso per quanto riguarda l'applicazione dei principi in esso contenuti.
Ricordiamo che il regolamento condominiale, sia esso di natura contrattuale o assembleare, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, cioè quando deve essere prodotto in atti giudiziari.
Il regolamento del Vostro condominio, redatto dal costruttore è senza alcun dubbio di natura contrattuale, dovrà essere applicato in tutta la sua interezza e fa stato nei confronti di ogni condomino.