debitore non paga il costo della riparazione. Posso applicare il diritto di ritenzione?
Il tema che ci occupa si inquadra nel cosiddetto diritto di ritenzione di cui all'art.2756 c.c.
Solo nei casi previsti dalla legge, il creditore gode di un privilegio speciale sui beni del debitore, che gli consente di ritenerli sino al soddisfacimento integrale del suo credito. E' un previlegio sui beni mobili, relativamente ai crediti per prestazioni e per spese relative al miglioramento ed è sussistente finchè esiste la detenzione. Possiamo equipararlo ad un diritto di pegno, che crea un vincolo di destinazione del bene al soddisfacimento del credito.
Non si possono però compiere atti di disposizione tipici del proprietario.
Il tutto deve concretizzarsi in una semplice non restituzione e non in un utilizzo indiscriminato del bene. Il citato art. 2756c.c. al terzo comma prevede anche la possibilità di vendere il bene, ma secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.