Adeguamento ascensore norme sicurezze DPR 23 2017. Chi paga le spese?
Adeguamento ascensore norme sicurezze DPR 23 2017. Chi paga le spese?
Occorre premettere che la riforma del condominio (Legge 220/2012) ha esteso il criterio di ripartizione delle spese relativo alle scale condominiali, previsto dal vecchio art. 1124 Codice Civile, anche all'ascensore.
Applicando l'attuale art. 1124 Codice Civile, pertanto, fatto salvo quanto diversamente previsto dal regolamento condominiale l’ascensore è mantenuto dai proprietari delle singole unità immobiliari a cui servono, ma non tutti contribuiscono allo stesso modo, perché bisogna distinguere tra spese ordinarie e straordinarie.
Per le spese ordinarie (ad esempio, per funzionamento e conservazione dell'impianto), la ripartizione delle spese sarà per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Per le spese straordinarie, invece (esempio, ricostruzione totale o parziale dell’impianto oppure la sostituzione della cabina e delle porte ai piani), la spesa è ripartita tra tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà.
Alla luce di quanto espresso, si ritiene che le spese per l'adeguamento dell'ascensore alla normativa in materia di sicurezza possano rientrare nelle spese straordinarie, con la conseguente ripartizione per millesimi di proprietà.