Si può installare un ripetitore sul tetto condominiale?
Il mio vicino ha installato sul tetto condominiale, senza informare e chiedere aitorizzazione, un ripetitore che amplifica il segnale gsm.Vorrei sapere se avrebbe dovuto chiedere consenso ai condomini e se é necessaria l'unanimitá oppure la maggioranza. Naturalmente vorrei farglielo togliere. Grazie in anticipo.
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Anche se il nostro Codice civile non fornisce una definizione di innovazioni, la Corte di Cassazione ha definito tali tutti gli interventi di modifica che, determinando l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all’attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano utilizzate per fini diversi.
In tale ottica, l’installazione di un ripetitore può incidere, quantomeno parzialmente, sulla destinazione del tetto, rientrando così a pieno titolo tra le innovazioni.
Di conseguenza deve trovare applicazione l’articolo 1120 del Codice civile, a norma del quale i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136 codice civile, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Il quorum al quale fa riferimento la norma corrisponde, in prima e in seconda convocazione, al voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno i 2/3 del valore complessivo dell’edificio.
Per il Codice civile non vi sarebbero dunque dubbi sulla natura dell’intervento e sulla maggioranza richiesta per la delibera che autorizzi l'installazione di un ripetitore sul ttto condominiale; tuttavia negli ultimi anni la giurisprudenza, ha più volte ribadito che per autorizzare l'installazione del ripetitore possa essere necessaria l’unanimità dei consensi, rendendone di fatto più difficile l’installazione.
Ciò avviene soprattutto in presenza di un regolamento condominiale contrattuale, che contenga particolari limiti o addirittura divieti, oppure ove si dia luogo alla costituzione una servitù.
Alla luce di quanto sopraesposto, nel caso di specie, era sicuramente necessaria una preventiva delibera autorizzativa dell'assemblea condominiale; non essendoci stata, l'installazione eseguita dal Suo vicino è illegittima e dovrà essere rimossa.
Avvocato Marta Calderoni