A chi vanno imputate le spese del frontalino del balcone?
Relativamente all'assemblea, se non era d'accordo con quanto deliberato aveva a sua disposzione trenta giorni di tempo dalla comunicazione del verbale per impugnarla.
In relazione ai frontalini, la giurisprudenza consolidata della Cassazione è costante nel ritenere che gli elementi decorativi che li caratterizzano “ si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole”. Nelle sentenze si parla sempre degli elementi decorativi (es. stucchi) posti sul frontalino e non del frontalino (inteso nelle sue connotazioni strutturali) ragion per cui sono i primi e non il secondo ad essere di proprietà comune, salvo che per le connotazioni strutturali non sia possibile operare questa differenza. In tal caso tutta la parte deve essere considerata comune.