Esiste una norma per le misure e altezze di piante in vaso su area di concessione demaniale per bar?
Vorrei chiedere se esiste una norma che regoli misure e altezze per piante in vaso su area di concessione demaniale per bar. O se sussistano divieti per il posizionamento delle stesse tra due concessioni di due attività confinanti.
La disciplina delle distanze e delle altezze degli alberi e piante poste al confine tra due o più fondi, o tra un fondo ed il demanio pubblico, trova la sua prima fonte di regolamentazione nel codice civile, agli articoli 892 e seguenti.
L’art. 892 c.c. stabilisce che chi voglia piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri nulla dispongono in merito, la stessa norma si preoccupa di indicare le distanze dal confine che andranno osservate per piantare e sistemare nuovi alberi e piante.
Se non vi sono usi o regolamenti locali che prevedono diversamente, valgono le seguenti distanze minime:
–albero di alto fusto: 3 metri (2)
–albero non di alto fusto: 1,5 metri
– vite: 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta)
– arbusto e cannetti: 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta)
– pianta da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri: 0,5 metri
– siepe viva: 0,5 metri
– siepe di ontano: 1 metro
– siepe di castagno e simili: 1 metro
– siepe di robinie: 2 metri
Il vicino confinante, potrà chiedere, entro massimo 5 anni, il risarcimento del danno per la pianta, l’albero o la siepe piantato a distanza inferiore a quella regolamentare. L’entità del danno si presume per il solo fatto che il vegetale non era regolamentare, per cui non è necessaria la prova su tale aspetto. La liquidazione del danno avviene in via equitativa, salvo dimostrazione di specifici e ulteriori danni.
Inoltre, si potrà chiedere l'estirpazione della pianta o dell'albero che sorge a distanza inferiore da quella stabilita dalla norma.
Avvocato Federico Cinquegrana