Quali sono le modalità previste dalla legge per la convocazione del condomino?

Buongiorno, sto valutando s procedere contro l'amministrazione di condominio per una mancata convocazione all'assemblea condominiale. in particolare, su delibera a maggioranza dell'assemblea di condominio l'amministratore è stato autorizzato ad utilizzare la mail ordinaria per le convocazioni delle assemblee di condominio e per la trasmissione dei documenti. nello specifico la convocazione a me inviata è andata nella casella spam di una mail ordinaria e pertanto non ho potuto partecipare all'assemblea della cui tenuta ho saputo solo per caso. non avendo io dato conferma di ricezione della mail e non essendo stato compiuto alcun tentativo dell'amministratore di farmi pervenire con altro mezzo la convocazione, posso richiedere l'annullamento dell'assemblea? Grazie mille, cordiali saluti, 

Condominio (06/10/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che la mail ordinaria non è strumento idoneo, previsto dalla legge (art. 66 disp. att. Codice Cvile), per la regolare convocazione dell'assemblea (fax, raccomandata, PEC su PEC o a mani).

Di conseguenza, questo mezzo di comunicazione quand'anche autorizzato dall'assemblea deve prevedere che vi sia certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione via mail (di solito si prevede che sia necessario l'invio della risposta di avvenuta ricezione della mail, e che questa ricevuta venga conservata agli atti a riprova del recapito dell'avviso di convocazione).

Nel caso che ci rappresenta, pertanto, sembrerebbero esservi gli estremi per impugnare la delibera assembleare assunta nell'assemblea alla quale Lei non ha potuto partecipare per omessa convocazione, in quanto alla mail inviataLe non è seguita alcuna conferma di ricezione (essendo finita in spam).

La delibera è da considerarsi annullabile (come statuito dalla Corte di Cassazione Sezione Unite, sentenza n. 4806/2005) e, quindi, impugnabile entro 30 giorni da quando ha ricevuto il verbale, previo avvio della mediazione obbligatoria.

 

Avvocato Egidio Rossi

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