Amministrazione di condominio e compenso

Salve avvocato le scrivo perché ho un dubbio Nel regolamento condominiale contrattuale stipulato circa 30 anni fa c è scritto che l amministratore era titolo gratuito ma in un assemblea hanno dichiarato il compenso mi chiedevo cosa vale di più tra il regolamento è l assemblea e i riferimenti di legge Grazie mille
Condominio (05/09/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Con la Riforma del Condominio dettata dalla Legge  n. 220/2012 sono stati attribuiti più poteri all’assemblea dei condomini, infatti, l’art. 1135 c.c. al punto 1, stabilisce che l’assemblea dei Condomini provvede  alla conferma dell’amministratore ed all’eventuale sua retribuzione. Quindi, nel caso in esame, se anche il regolamento 30 anni fa aveva stabilito che l’amministratore era a titolo gratuito, in base alla Riforma del Condominio del 2012 l’assemblea ben può statuire che all’amministratore spetta un compenso e può quantificarlo.

A questo riguardo si precisa che il rapporto tra amministratore e condominio è sostanzialmente equiparabile al contratto di mandato, che ai sensi dell’art. 1709 del c.c. si presume oneroso. Circa l’ammontare del compenso dell’amministratore, in assenza di un accordo tra tutti i condomini che disponga diversamente, tale onere dovrà essere suddiviso tra tutti i comproprietari sulla base del criterio generale di ripartizione delle spese, ossi quello dei millesimi di proprietà e ciò in base all’art.1123  1 comma c.c.

In conclusione, l’Assemblea dei Condomini può attribuire un compenso all’amministratore e può anche quantificarlo ai sensi dell’art. 1135  1 comma c.c. . Nella quantificazione  ci si potra’ attenere a quanto stabilisce l’art. 1123,  1 comma c.c., che prevede la suddivisione tra tutti i comproprietari sulla base del criterio generale di ripartizione delle spese, ossia dei millesimi di proprietà. Diversamente, tutti i condomini, in assemblea, concordemente potranno stabilire un diverso ammontare della retribuzione dell’amministratore (in base all’art. 1135  1 comma c.c.). Suggeriamo comunque l'opportunità di aggiornare coerenetemente il regolamento condominiale al fine di evitare contestazioni.

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