Amministrazione di condominio e compenso
Con la Riforma del Condominio dettata dalla Legge n. 220/2012 sono stati attribuiti più poteri all’assemblea dei condomini, infatti, l’art. 1135 c.c. al punto 1, stabilisce che l’assemblea dei Condomini provvede alla conferma dell’amministratore ed all’eventuale sua retribuzione. Quindi, nel caso in esame, se anche il regolamento 30 anni fa aveva stabilito che l’amministratore era a titolo gratuito, in base alla Riforma del Condominio del 2012 l’assemblea ben può statuire che all’amministratore spetta un compenso e può quantificarlo.
A questo riguardo si precisa che il rapporto tra amministratore e condominio è sostanzialmente equiparabile al contratto di mandato, che ai sensi dell’art. 1709 del c.c. si presume oneroso. Circa l’ammontare del compenso dell’amministratore, in assenza di un accordo tra tutti i condomini che disponga diversamente, tale onere dovrà essere suddiviso tra tutti i comproprietari sulla base del criterio generale di ripartizione delle spese, ossi quello dei millesimi di proprietà e ciò in base all’art.1123 1 comma c.c.
In conclusione, l’Assemblea dei Condomini può attribuire un compenso all’amministratore e può anche quantificarlo ai sensi dell’art. 1135 1 comma c.c. . Nella quantificazione ci si potra’ attenere a quanto stabilisce l’art. 1123, 1 comma c.c., che prevede la suddivisione tra tutti i comproprietari sulla base del criterio generale di ripartizione delle spese, ossia dei millesimi di proprietà. Diversamente, tutti i condomini, in assemblea, concordemente potranno stabilire un diverso ammontare della retribuzione dell’amministratore (in base all’art. 1135 1 comma c.c.). Suggeriamo comunque l'opportunità di aggiornare coerenetemente il regolamento condominiale al fine di evitare contestazioni.