Proprietà di box in condominio: come posso accedervi?
Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare che il fatto che Lei sia proprietario soltanto di due box all’interno di un condominio (e non anche di unità immobiliari) non esclude il Suo diritto di accedere ai box di Sua proprietà anche tramite l’accesso pedonale, oltre che quello carraio e ciò a maggior ragione se Lei concorre, in qualità di condomino e in proporzione ai millesimi di Sua proprietà, alle spese condominiali (di pulizia e illuminazione) riferite a tale accesso pedonale.
Quanto sopra a meno che il Suo titolo di acquisto (contratto di compravendita dei box) o il regolamento condominiale – che non abbiamo esaminato - dispongano diversamente.
Per quanto concerne il Suo concorso alle spese di manutenzione dell’ascensore, precisiamo che tutti i proprietari delle unità che fanno parte di un condominio devono partecipare alle varie spese di gestione e conservazione delle parti comuni, tra cui rientrano le spese dell’ascensore, salvo diversa convenzione.
Segnaliamo comunque che, a norma dell'articolo 1123 c.c., laddove un bene serva i condomini in misura diversa, le spese sono proporzionalmente ripartite in base all'utilizzo che il singolo può farne.
Di conseguenza è chiaro che se Lei utilizza l’ascensore soltanto per raggiungere i Suoi box, potrà pretendere di partecipare alle spese per la manutenzione dell'ascensore in maniera inferiore rispetto ai proprietari degli appartamenti siti ai piani superiori.
Avrà pertanto sicuramente diritto di ricevere le chiavi di accesso alla porta dell’ascensore e di servirsene per raggiungere i Suoi box.
Qualora invece Lei non possa ricevere le chiavi dell’ascensore e non possa utilizzarlo neanche per raggiungere i Suoi box, potrà anche pretendere di essere esonerato dalle spese dimostrando la mancata utilizzazione e l'assenza di utilità dell'ascensore per il godimento dei Suoi box.