Condominio e innovazioni come si delibera?
Buongiorno, in un condominio inizialmente privo di verande, diversi condomini hanno deliberato l'incarico ad un tecnico per la realizzazione di un "progetto tipo" (comune a tutto il condominio per il rispetto del decoro architettonico) per la realizzazione della veranda sul loro balcone privato; il costo del progetto è stato però addebitato a tutti i condomini e quindi anche ai condomini che non intendono installare la veranda e sono contrari. Essendo la veranda un bene esclusivo installato sulla proprietà privata, i condomini che non intendono costruire la veranda e quindi trarre vantaggio da tale progetto sono esonerati dal contributo alla spesa progettuale decisa da altri condomini nel loro interesse personale?(qualora i condomini contrari decidessero in un secondo tempo di costruire la veranda, in tal caso parteciperebbero alla spesa del progetto e si atterrebbero allo stesso). Grazie mille per l'attenzione
Per rispondere al Suo quesito è opportuno esaminare il disposto dell'art. 1123 c.c., che disciplina il riparto delle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune (tra cui rientra sicuramente la redazione del “progetto tipo" per la realizzazione delle verande, comune a tutto il condominio per il rispetto del decoro architettonico) e per le innovazioni deliberate a maggioranza.
La norma in esame prevede che le suddette spese devono essere ripartite tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.
Il secondo comma dell’art. 1123 precisa invece che, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartire in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
In considerazione del fatto che l’assemblea condominiale ha deliberato a maggioranza di affidare l'incarico ad un tecnico per la realizzazione di un "progetto tipo” per la eventuale costruzione di verande sui balconi privati e che tale progetto è comune a tutto il condominio per il rispetto del decoro architettonico (si tratta dunque di un servizio di interesse comune), riteniamo che, a norma dell’art. 1123 primo comma c.c., il costo del progetto debba essere ripartito tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.
Peraltro sarebbe impensabile e di difficile applicazione pratica l’ipotesi in cui se un condomino al momento non intenzionato ad installare una veranda sul proprio balcone decidesse di procedere all’installazione – poniamo il caso - nell’anno 2023, gli venisse addebitato il costo di un progetto saldato nel 2018 ed inserito nel bilancio consuntivo del condominio di tale annualità ben cinque anni dopo.