uso di area comune. Pregiudizi?
La norma regolatrice della comunione, applicabile anche al condominio, è contenuta nell'art. 1102 c.c. che recita che il condomino può servirsi della cosa in comune purchè non ne venga alterata la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A prescindere dalle quote di proprietà, ognuno ha diritto di servirsi del bene comune nella sua interezza, a condizione che non ne esca pregiudicata la facoltà degli altri di fare altrettanto.
La Corte di Cassazione ha specificato inoltre che sono vietate sulle parti comuni tutte le innovazioni che possono pregiudicare la sicurezza, la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato. Il problema che Lei ha evidenziato riguarda comunque le regole del buon vicinato e l'educazione delle persone che abitano nel palazzo.
Avvocato Guido Vecellio