Cosa succede in caso di mancata convocazione dell'assemblea condominiale?

La maggioranza dei condomini ha deciso di tinteggiare la facciata dello stabile, per errore l'amministratore non ci ha coinvolti all'assemblea, partiranno i lavori immediatamente e la spesa corrisponde a €4.600. Noi non siamo in grado, al momento, di sostenere la spesa. Quali sono i miei diritti considerando che non siamo d'accordo in quanto non è una priorità dello stabile?

Condominio (12/09/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Ai sensi del sesto comma dell’art. 1136 c.c., l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione; inoltre precisiamo che, salvo il maggior termine indicato nel regolamento di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Dunque l’omessa convocazione anche di un solo condomino fa si che l’assemblea non possa deliberare.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'omessa convocazione nei confronti di uno o più condomini, sottolineiamo che l'orientamento giurisprudenziale dominante ritiene che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, 3° comma, c.c. - decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione - e’ valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (sul punto cfr. la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4086/05).


Dunque nel Suo caso, è opportuno impugnare la delibera dell'assemblea condominiale alla quale non ha partecipato - poiché non convocata validamente - entro trenta giorni dalla ricezione del verbale. Qualora siano già decorsi i trenta giorni, la delibera non potrà più essere impugnata e la decisione assunta è vincolante anche nei Suoi confronti: sarà dunque tenuta a sostenere la spesa.




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