Mia moglie è andata all'estero dopo il matrimonio. Come posso separarmi?

Ill.mo Avvocato desidero un supporto su come procedere al riacquisto del mio stato libero. In breve: Matrimonio civile celebrato in Italia (Provincia di ....) il ..... con cittadina Extra-UE in regime di separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Dimora stabilita nel comune del matrimonio. Dopo 10 gg dal matrimonio la Sig.ra è rientrata al suo Paese senza mai piu far ritorno in Italia. Nessun contatto in essere nonostante numerosi tentatiti perdurati a tutt'oggi. Posso richiedere annullamento matrimonio? Qual'è la via più rapida per riacquistare il mio stato libero? Potete prendere mandato in tal senso? Grazie per l'attenzione.

Divorzio breve (18/09/2019)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Da quanto descrive versiamo oggettivamente in una ipotesi nella quale la crisi matrimoniale intervenuta da anni ha, di fatto, reso ormai inesistente il vincolo matrimoniale.

L'esigenza di disciplinare lo stato di fatto, pretende si verifichino gli strumenti di legge idonei.

L'annullamento è soluzione che rende il vincolo come mai esistito, ma richiede presupposti tassativi (errore sulla persona, violenza, timore, incapacità di uno dei coniugi, malattia fisica o psichica, tra gli altri e non in via esaustiva) e -in ogni caso- è azione da attivarsi entro un anno dalla celebrazione del matrimonio o un anno dalla scopeta della cause di annullamento.

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Certamente pecorribile, invece, la strada della separazione legale e quindi della cessazione degli effetti civili del matrimonio (se celebrato in chiesa) o più comunemente divorzio.

Nel nostro caso i coniugi hanno nazionalità distinte e interviene la disciplina del diritto internazionale privato e processuale, che regola quelle fattispecie legali che recano un elemento di estraneità (nazionale e quindi giurisdizionale) nel rapporto giuridico.

Rileva quindi l'art. 31 della L. 218/1995  (Separazione personale e scioglimento del matrimonio) che recita: 

1.  La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

2.  La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

e quindi l'art. 32 della citata Legge:

1.  In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

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Da quanto ha descritto il matrimonio è stato celebrato in Italia, con almeno un cittadino italiani e, immaginiamo, la vita matrimoniale si sia svolta prevalentemente sul nostro territorio.

Si tratta quindi di attivare un ricorso per la separazione personale dei coniugi presso il Tribunale dell'ultima residenza comune.

Sarà necessario reperire l'indirizzo di residenza attuale della Signora, per poterle notificare il ricorso e il decreto di fissazione undienza del Tribunale: nel caso, potrebbe rendersi necessaria un'indagine, per reperire tali dati.

Avvenuta la notifica - anche all'estero - e pur non presentandosi la controparte, il procedimento proseguirà in contumacia della parte sino alla sentenza di separazione.

Avvocato Fabrizio Tronca 

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