il divorzio in comune: quando è possibile?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Il divorzio in Comune da Lei citato, presso l’ufficio di stato civile, è consentito solo alle seguenti condizioni:
– la coppia non deve avere avuto figli dall’unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. È invece possibile il divorzio in Comune se la prole ormai lavori e sia indipendente da un punto di vista economico;
– la coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti del divorzio, sia personali che patrimoniali;
– l’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc.
In termini pratici ciò significa che per stabilire la divisione di determinati gli ex coniugi dovranno ricorrere ad un’autonoma scrittura privata sottoscritta in separata sede oppure alla negoziazione assistita degli avvocati.
L’accordo in Comune può invece contenere anche patti aventi ad oggetto l’assegno divorzile.
Nel Suo caso, riteniamo possibile prevedere nell'accordo di divorzio che le utenze della casa in comproprietà vengano pagate dal Suo ex marito; ad ogni modo precisiamo che, nel caso in cui sorgano problematiche su tale clausola, potrete sottoscrivere una autonoma scrittura privata o fare ricorso alla negoziazione assistita.
Avvocato Marta Calderoni