Assegno di divorzio una tantum. Se avessi bisogno, posso chiedere nuovamente l’assegno periodico?

Buonasera avvocato , volevo da lei un consulto, il mio ex-marito mi ha fatto come proposta che invece dell"assegno divorzile che ora mi da vorrebbe darmi un assegno unatantum e chiudere tutti i rapporti. Le chiedo in caso poi di gravi necessità o altri motivi validi posso chiedere dinuovo l'assegno mensile ? O perderei tutti i diritti per sempre? Grazie.
Divorzio breve (11/01/2021)
lawyer
Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

L'assegno divorzile versato una tantum ha il pregio di realizzare una pronta liquidità, immediata per il coniuge beneficiario, ma reca anche delle possibili controindicazioni.

Il versamento periodico e mensile dell'assegno divorzile dà infatti diritto al coniuge beneficiario, in caso di decesso del coniuge pagante, di richiedere la pensione di reversibilità e, ove ne sussistano i presupposti, l'integrazione con l'assegno sociale.

Il versamento una tantum dell'assegno divorzile esclude invece, per quando accadrà, sia il diritto alla pensione di reversibilità, sia la possibilità di richiedere l'assegno sociale, sussistendone i presupposti.

La valutazione deve quindi essere fatta tenendo conto di tali conseguenze: è chiaro che se il beneficiario non avrà interesse alla pensione di reversibilità o a richiedere l'assegno sociale, il versamento una tantum conferisce un vantaggio immediato.

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Il versamento dell'assegno una tantum escluderebbe ogni altra richiesta futura da parte del coniuge beneficiario: infatti, con tale strumento si determina la definitiva ed irreversibile tacitazione di ogni ulteriore pretesa patrimoniale da parte del coniuge più debole[1]; ciò anche nel caso in cui dovessero peggiorare le sue condizioni economiche.

Il coniuge beneficiario non potrà invocare un’integrazione di quanto già percepito.[2]

In concreto, da tale scelta non si torna indietro, ovvero non si ripristina il diritto all'assegno divorzile periodico. 

Peraltro, essendo il versamento una tantum demandato all’accordo delle Parti, non è possibile dare una indicazione anche solo sommaria della congruità della somma da versare.

La valutazione di tale congruità è rimessa al coniuge che lo percepirà, che dovrà valutare se detta somma sarà sufficiente per le proprie esigenze presenti e future.

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[1] Cass. 30/01/2017, n. 2224, in Nuova Giur. Civ., 2017, p. 955. - Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale. Guide Giuridiche Ipsoa, Studio Rimini p. 305.

[2] Cass. 08/03/2012, n. 3635, in Fam. e dir., 2012, p. 620; Cass. 05/01/2001, n. 126, in Fam. e dir., 2001, p. 128; Cass. 27/07/1998, n. 7365, in Fam. e dir., 1998, p. 567.

 

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