Assegno di divorzio una tantum. Se avessi bisogno, posso chiedere nuovamente l’assegno periodico?
L'assegno divorzile versato una tantum ha il pregio di realizzare una pronta liquidità, immediata per il coniuge beneficiario, ma reca anche delle possibili controindicazioni.
Il versamento periodico e mensile dell'assegno divorzile dà infatti diritto al coniuge beneficiario, in caso di decesso del coniuge pagante, di richiedere la pensione di reversibilità e, ove ne sussistano i presupposti, l'integrazione con l'assegno sociale.
Il versamento una tantum dell'assegno divorzile esclude invece, per quando accadrà, sia il diritto alla pensione di reversibilità, sia la possibilità di richiedere l'assegno sociale, sussistendone i presupposti.
La valutazione deve quindi essere fatta tenendo conto di tali conseguenze: è chiaro che se il beneficiario non avrà interesse alla pensione di reversibilità o a richiedere l'assegno sociale, il versamento una tantum conferisce un vantaggio immediato.
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Il versamento dell'assegno una tantum escluderebbe ogni altra richiesta futura da parte del coniuge beneficiario: infatti, con tale strumento si determina la definitiva ed irreversibile tacitazione di ogni ulteriore pretesa patrimoniale da parte del coniuge più debole[1]; ciò anche nel caso in cui dovessero peggiorare le sue condizioni economiche.
Il coniuge beneficiario non potrà invocare un’integrazione di quanto già percepito.[2]
In concreto, da tale scelta non si torna indietro, ovvero non si ripristina il diritto all'assegno divorzile periodico.
Peraltro, essendo il versamento una tantum demandato all’accordo delle Parti, non è possibile dare una indicazione anche solo sommaria della congruità della somma da versare.
La valutazione di tale congruità è rimessa al coniuge che lo percepirà, che dovrà valutare se detta somma sarà sufficiente per le proprie esigenze presenti e future.
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[1] Cass. 30/01/2017, n. 2224, in Nuova Giur. Civ., 2017, p. 955. - Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale. Guide Giuridiche Ipsoa, Studio Rimini p. 305.
[2] Cass. 08/03/2012, n. 3635, in Fam. e dir., 2012, p. 620; Cass. 05/01/2001, n. 126, in Fam. e dir., 2001, p. 128; Cass. 27/07/1998, n. 7365, in Fam. e dir., 1998, p. 567.