inadempimento dei doveri tra coniugi. Risarcimento ex art.2043 c.c.?
Quando lo scioglimento del matrimonio è ascrivibile al comportamento di uno dei coniugi, è possibile richiedere al giudice l'addebito della separazione. La giurisprudenza, agli inizi, non intendeva individuare nell'addebito della separazione anche una fonte di responsabilità extracontrattuale.
Le sentenze della Corte di cassazione n.9801/2005 e n.18853/2011 hanno stabilito che, se l'inadempimento dei doveri coniugali dà luogo alla separazione ed è particolarmente rilevante, si deve riconoscere una responsabilità risarcitoria ex art 2043 c.c., che, in ogni caso, necessita di autonomo procedimento per la diversità di rito che interressa i temi connessi alla separazione.
In buona sostanza la violazione della dignità e reputazione del coniuge, il tradimento plateale e quant'altro possono essere gli elementi probanti per chiedere un risarcimento ex art. 2043 c.c..
Avvocato Guido Vecellio