Cos'è il sovraindebitamento ? E cosa si intende per procedura di esdebitazione?
Per sovraindebitamento si intende una situazione, perdurante, di squilibrio tra:
- da una parte, i debiti e le obbligazioni contratte e
- dall’altra, la capacità di abbattere tali debiti e di far fronte alle obbligazioni contratte: di norma attraverso i guadagni derivanti dalla propria attività lavorativa, ma anche, dal reddito generato da altre attività (come ad esempio la locazione di un immobile di cui si è proprietari, i dividendi generati da eventuali investimenti di natura finanziaria etcc).
Lo squilibrio patrimonialeche è il presupposto fondamentale su cui si basa la situazione di sovraindebitamento, rilevante ai fini della normativa in oggetto (L. n. 3/2012), deve essere tale da determinare:
- una rilevante difficoltàdi far fronte agli impegni assunti (debiti ed obbligazioni)
- o, nei casi più radicali, l’incapacità definitiva di adempiervi.
La Legge 3/2012 definisce all’articolo 6, comma 2, lettera a) cosa si intende per sovraindebitamento. Per comodità di riferimento del lettore si riporta il testo, in corsivo, del testo della norma citata: “a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Sussistendo questo presupposto oggettivo (lo stato di sovraindebitamento) la legge, a certe condizioni, consente al debitore, attraverso l’attivazione di una delle procedure di gestione delle crisi da sovraindebitamento, di liberarsi dei debiti.
Per poter accedere ad una delle procedure di gestione delle crisi, oltre al presupposto oggettivo (lo stato di sovraindebitamento descritto), dovrà sussistere anche un presupposto soggettivo, ovvero riferito alla qualità del debitore (se consumatore, imprenditore o altro).
Si noti, relativamente al presupposto soggettivo, che in relazione all’accesso ad alcune delle procedure introdotte dalla legge al fine di consentire la gestione della situazione di sovraindebitamento venutasi a creare, verrà svolta anche un’ indagine circa i profili soggettivi che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento stesso.
In altri termini, in particolare per quanto riguarda le fattispecie di sovraindebitamento che coinvolgono un consumatore- nello specifico in relazione al cosi dettò “piano del consumatore”-, il giudice dovrà accertare se tale situazione di crisi economica è stata determinata da colpa del consumatore medesimo.
Per questa specifica procedura (detta “piano del consumatore”), in altri termini, il Giudice sarà chiamato ad indagare se il consumatore abbia assunto le obbligazioni (e contratto i relativi debiti) nella ragionevole prospettiva di essere in grado di farvi fronte. Dunque, come detto, bisognerà accertare che il consumatore non abbia invece colpevolmente determinato il proprio stato di sovraindebitamento.
Si pensi, ad esempio, alle ipotesi, piuttosto frequenti nella pratica, in base a cui il consumatore abbia fatto un ricorso al credito (di solito “credito al consumo”) assolutamente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
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Da un punto di vista strettamente operativo, le procedure che sono state introdotte con la legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) consentono, come anticipato, nella misura in cui si concludano con successo, di “liberarsi” dei debitie delle obbligazioni assunte (situazione che va sotto il nome di “esdebitazione”).
Ciò, ovviamente, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla medesima normativa di cui in questo articolo ne vengono sinteticamente illustrati alcuni.
Esaminiamo in estrema sintesi le tre procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che vanno sotto il nome, rispettivamente, di:
- Accordo di composizione della crisi, disciplinato dagli articoli 7 e seguenti della L. 3/2012. In base a questa procedura, in estrema sintesi, il debitore in stato di sovraindebitamento propone ai proprio creditori un accordo di ristrutturazione dei propri debiti. Per essere approvato, l’accordo di composizione della crisi deve essere votato favorevolmente da una certa percentuale dei creditori.
- Piano del consumatore, disciplinato dagli articoli 12 bise seguenti della L. 3/2012. Innanzitutto, questa procedura è specificamente dedicata al debitore che abbia contratto i debiti e le obbligazioni per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. Si deve quindi trattare di un consumatore. Inoltre, in questo caso, la legge non richiede che l’accordo (il piano del consumatore) debba essere necessariamente approvato da una certa percentuale dei creditori. Viene svolta esclusivamente una valutazione da parte del giudice in ordine alla “meritevolezza” del consumatore. Ovvero, come sopra anticipato, è richiesto che il consumatore non abbia contratto colpevolmente i debiti e le obbligazioni (consapevole cioè che non sarebbe stato in grado di farvi fronte).
- Liquidazione del patrimonio, disciplinato dagli articoli 14 ter e seguenti della L. 3/2012. Con questa procedura che può essere attivata volontariamente da parte del debitore o su istanza dei creditori (e a certe condizioni anche d’ufficio) si procede alla liquidazione di tutti i beni del debitore. In estrema sintesi, rispetto alla prime due procedure, con questa non si ottiene la “liberazione” dai debiti, che costituisce invece un passaggio ulteriore e successivo alla liquidazione. Inoltre la richiesta di liquidazione può essere chiesta anche da terzi (e non solo dal debitore, come avviene per le altre due procedure).
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Un ultimo aspetto da considerare sono i presupposti soggettivi che il debitore deve possedere affinché possa usufruire di una delle procedure sopra sinteticamente riportate.
- Consumatore. Ovvero il debitore persona fisica che ha assunto le obbligazioni e contratto i debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cit. “Codice del Consumo”). Il Consumatore può accedere a una delle tre procedure sopra indicate.
- Imprenditori agricoli (art. 2135 cod. civ.), strart-up innovative, imprenditori “non commerciali” di qualsiasi dimensione, piccoli imprenditori commerciali (ossia imprenditori commerciali sotto soglia rispetto ai requisiti previsti dall’art. 1 Legge Fallimentare). Questi soggetti – la cui elencazione deve intendersi in divenire, in base alle emersioni giurisprudenziali e dottrinali date dall’interpretazione delle norme – posso accedere esclusivamente: (i) all’Accordo di composizione della crisi o alla (ii) Liquidazione del patrimonio. Non dunque al Piano del Consumatore.
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Per approfondimenti su altri aspetti del sovraindebitamento è possibile leggere i relativi contributi dei nostri avvocati in altre parti della presente sezione dedicata all’argomento.
Autore: Avvocato Livia Achilli
Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2019