Covid 19 e Procedura di Sovraindebitamento. Fatico a pagare le rate, cosa posso fare?

A seguito dell’emergenza Covid  - 19 sono stato messo in cassa integrazione, con riduzione dello stipendio. In questa situazione, faccio fatica a continuare a pagare la rata mensile concordata in sede di omologa del piano del consumatore previsto dalla Legge sul Sovraindebitamento. Cosa posso fare?

 

Sovraindebitamento (08/06/2020)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Il 6 aprile 2020, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il documento denominato Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.

 

L’intento di tale documento è quello di fornire delle soluzioni interpretative concrete, che consentano di adeguare celermente la normativa (piuttosto stringente) sul sovraindebitamento all’attuale emergenza sanitaria, che stiamo vivendo.

Infatti, l’emergenza epidemiologica - che ha comportato e sta comportando comprovate, gravi ricadute economiche a livello globale - rischia di pregiudicare anche la puntuale e regolare esecuzione delle procedure di sovraindebitamento già omologate.

 

Ecco, quindi, cosa suggerisce il documento richiamato: per ovviare all’attuale crisi economica, collegata al contesto emergenziale da Covid19, è stata introdotta e valutata la possibilità di rivedere, riparametrando in base alle contingenti capacità economiche del debitore, o addirittura di sospendere l’importo delle rate mensili dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti, siano essi piani del consumatore ex art. 12-bis della legge n. 3/2012 o accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 12 legge 3/2012 omologati, per cui la loro esecuzione è attualmente compromessa.

Tale suggerimento prende le mosse dall’art. 13, comma 4 ter della summenzionata legge, che prevende la possibilità di accordare al debitore la modifica del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione, nel caso in cui la loro esecuzione diventi impossibile per cause non imputabili al debitore stesso.[1]

 

Pertanto, qualora il buon esito del piano del consumatore o dell’accodo di ristrutturazione risulti impossibile a causa di un concreto peggioramento delle condizioni economiche del debitore, strettamente connesso al periodo di crisi contingente (e quindi dovuto a cause estranee e non imputabili allo stesso debitore), il debitore, con l’ausilio dell’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi), può richiedere in via telematica al Tribunale competente sostanziali modifiche alle procedure omologate, con conseguente sospensione dell’esecuzione della procedura di sovraindebitamento o riduzione delle rate che si è impegnato a pagare.

 

In concreto, il debitore, che si trova nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte con il piano o l’accordo, perché ad esempio ha perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid - 19, può innanzitutto rivolgersi all’O.C.C. per denunciare tale situazione.

Infatti, l’OCC  - che, tra le varie funzioni di ausilio, ha il precipuo compito di risolvere eventuali difficoltà, che dovessero insorgere nell’esecuzione dell’accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore  - può revisionare, insieme al debitore, modalità e tempistiche di esecuzione del piano o accordo. Le revisioni saranno poi comunicate telematicamente al Giudice competente, il quale fisserà un’udienza per il rinnovo dell’omologazione.

 

In ogni caso, in via preliminare, l’OCC – sempre di concerto con il debitore  - può chiedere al Giudice, in via telematica, la sospensione dell’esecuzione della procedura di sovraindebitamento per impossibilità sopravvenuta per cause di forza maggiore, quale l’emergenza epidemiologica in corso.

 

In ultimo, è il caso di sottolineare che le indicazioni sopra delineate, ideate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, non hanno valore di legge e pertanto, in via di principio, i Giudici non sono costretti ad attenervisi.

 

avvocato Livia Achilli

 

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[1] Art. 13, 4-ter L. 3/2012. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione. 

 

 

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