Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra:
- i debiti e le obbligazioni contratte;
e
-la capacità di abbattere tali debiti e di far fronte alle obbligazioni.
Lo squilibrio patrimoniale è il presupposto fondamentale su cui si basa la situazione di sovraindebitamento. Per essere rilevante ai fini della normativa ad oggi in vigore (L. n. 3/2012), il predetto squilibrio deve essere tale da determinare:
- una rilevante difficoltà di far fronte agli impegni assunti;
- l’incapacità definitiva di adempiervi (nei casi più radicali).
Sussistendo questo presupposto oggettivo (lo stato di sovraindebitamento) la legge, a certe condizioni, consente al debitore di liberarsi dei debiti attraverso l’attivazione di una delle procedure di gestione delle crisi da sovraindebitamento.
Per poter accedere ad una delle procedure di gestione delle crisi, oltre al presupposto oggettivo (lo stato di sovraindebitamento descritto), dovrà sussistere anche un presupposto soggettivo, ovvero riferito alla qualità del debitore (se consumatore, imprenditore o altro).
In relazione all’accesso ad alcune delle procedure introdotte dalla legge, al fine di consentire la gestione della situazione di sovraindebitamento venutasi a creare, verrà svolta anche un’indagine circa i profili soggettivi che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento stesso.
In particolare per quanto riguarda le fattispecie di sovraindebitamento che coinvolgono un consumatore (nello specifico in relazione al cd. “Piano del Consumatore”), il giudice dovrà accertare se tale situazione di crisi economica è stata determinata da colpa del consumatore medesimo.
Per questa specifica procedura (detta “Piano del Consumatore”), cioè, il Giudice sarà chiamato ad indagare se il consumatore abbia assunto le obbligazioni (e contratto i relativi debiti) nella ragionevole prospettiva di essere in grado di farvi fronte e non abbia, invece, colpevolmente determinato il proprio stato di sovraindebitamento.
Si pensi, ad esempio, alle ipotesi, piuttosto frequenti nella pratica, in base a cui il consumatore abbia fatto un ricorso al credito (di solito “credito al consumo”) assolutamente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
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Da un punto di vista strettamente operativo, le procedure che sono state introdotte con la legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) consentono, nella misura in cui si concludano con successo, di “liberarsi” dei debiti e delle obbligazioni assunte (situazione che va sotto il nome di “esdebitazione”).
Le tre procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, previste dalla legge, sono le seguenti:
- Accordo di composizione della crisi: in base a questa procedura il debitore in stato di sovraindebitamento propone ai proprio creditori un accordo di ristrutturazione dei propri debiti.
Ai fini dell'omologazione dell’accordo da parte del giudice è necessario che tale accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Si ricorda che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della maggioranza anche: il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta (procedimento disciplinato dagli articoli 7 e seguenti della L. 3/2012).
- Piano del consumatore: questa procedura è specificamente dedicata al debitore che abbia contratto i debiti e le obbligazioni per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale: deve quindi trattarsi di un consumatore. Inoltre, in questo caso, la legge non richiede che l’accordo (il piano del consumatore) debba essere necessariamente approvato da una certa percentuale dei creditori.
Viene, infatti, svolta esclusivamente una valutazione da parte del giudice in ordine alla “meritevolezza” del consumatore e della “fattibilità del piano”. Come sopra anticipato, infatti, è richiesto, da un lato, che il consumatore non abbia contratto colpevolmente i debiti e le obbligazioni. Dall’altro, il Gestore della Crisi, nominato dal giudice o dal debitore stesso, ha il compito di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché di attestare la fattibilità del piano.
Al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla legge il giudice provvede, dunque, ad omologare il piano del consumatore (procedimento disciplinato dagli articoli 12 bis e seguenti della L. 3/2012).
- Liquidazione del patrimonio: questa procedura rappresenta un “rimedio” di natura alternativa e residuale, rispetto alla procedura di accordo del debitore ed a quella di piano del consumatore. Il debitore può liberarsi di tutti i crediti mediante la liquidazione del suo patrimonio, a parziale soddisfazione dei creditori.
Perché tale procedura sia ammissibile, nei cinque anni che precedono la domanda, il debitore non deve avere compiuto atti in frode ai creditori.
La procedura si attiva nei seguenti modi:
- su ricorso del debitore (come alternativa alle procedure di sovraindebitamento)
- d’ufficio (in caso di revoca o di cessazione degli effetti dell’accordo o del piano)
- su ricorso introdotto da uno dei creditori (in conseguenza dell’annullamento dell’accordo del debitore o della cessazione degli effetti del piano).
In seguito al ricorso il Tribunale nominerà un liquidatore, che avrà il compito di gestire il processo di liquidazione del patrimonio (procedura simile al fallimento). La procedura ha la sua conclusione solo con la completa esecuzione del programma di liquidazione (procedimento disciplinato dagli articoli 14 ter e seguenti della L. 3/2012).
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Si ricorda che l’efficacia del provvedimento di omologa dell’accordo del debitore viene meno, quando questi non abbia assolto il pagamento dei debiti impignorabili, ovvero quando intervengano cause di risoluzione dell’accordo.
Queste ultime operano quando il debitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi dall'accordo, ovvero per non aver prestato o costituito le garanzie promesse o “se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso”.
Anche l’esecuzione del piano del consumatore omologato dal magistrato può subire delle vicende di natura interruttiva, che possono annullarne gli effetti.
In particolare, il piano può essere revocato:
- di diritto
- su istanza di ogni creditore
La revoca di diritto del piano opera quando il debitore non esegua perfettamente e per intero, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti in forza del piano alla Pubblica Amministrazione nonché agli enti competenti per la previdenza.
Ulteriore motivo di revoca di diritto è realizzato dalla condotta del debitore, che compia atti in frode alle ragioni dei creditori.
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Un ultimo aspetto da considerare sono i presupposti soggettivi che il debitore deve possedere affinché possa usufruire di una delle procedure sopra riportate.
- Consumatore: il debitore persona fisica che ha assunto le obbligazioni e contratto i debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cit. “Codice del Consumo”). Il Consumatore può accedere a tutte le procedure sopra indicate.
- Imprenditori non soggetti alle norme del fallimento: ad esempio imprenditori agricoli (art. 2135 cod. civ.), start-up innovative, imprenditori “non commerciali” di qualsiasi dimensione, imprenditori commerciali sotto soglia rispetto ai requisiti previsti dall’art. 1 Legge Fallimentare. Questi soggetti posso accedere esclusivamente: (i) all’Accordo di composizione della crisi o alla (ii) Liquidazione del patrimonio. Non dunque al Piano del Consumatore.
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Sul punto di ricorda che questa disciplina sarà soggetta a modificazioni all’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza. La riforma generale della normativa concorsuale, contenuta nel Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, attuativo della Legge delega 19 Ottobre 2017, n. 155, ha ad oggetto, infatti, anche le fattispecie della crisi da sovraindebitamento, che riguardano l’insolvenza dei soggetti esclusi dal nuovo “fallimento”, ovvero dai procedimenti di liquidazione giudiziale.
L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, già posticipata in passato, attualmente è prevista per il 16 maggio 2022, salvo per quanto riguarda il titolo II della Parte prima che entrerà in vigore il 31/12/2023 (come disposto dal decreto legge 24 agosto 2021, n. 118).