Le procedure di sovraindebitamento: come funziona il concordato minore?

Il concordato minore è una procedura di sovraindebitamento disciplinata dal D. Lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che si fonda su una proposta formulata dal soggetto sovraindebitato (che non può essere un consumatore), la quale viene sottoposta prima all’approvazione dei creditori e, una volta approvata, all’omologazione da parte del Tribunale.

 

Indice:

  1. Il concordato minore: finalità e fase preparatoria ed introduttiva
  2. La fase giudiziale.
  3. L’omologazione del concordato minore.

 

1. Il concordato minore (ex accordo di composizione della crisi): Finalità e fase preparatoria ed introduttiva

A tale procedura di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento possono ricorrere i professionisti, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.

Se tali soggetti si trovano in una situazione di sovraindebitamento, possono proporre ai creditori, mediante l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), una proposta di concordato minore e tale piano consentirà loro di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. 

In particolare, il soggetto che intende avvalersi del concordato minore dovrà allegare alla domanda una serie di documenti contabili e fiscali, indicati specificamente nell’art. 75 D.Lgs n. 14/2019.

Più precisamente, il debitore dovrà produrre i bilanci, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta ovvero gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto una durata inferiore; una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; l'elenco dei creditori, con l’indicazione delle rispettive cause di prelazione e degli importi dovuti; gli atti di amministrazione straordinaria degli ultimi cinque anni; la documentazione relativa agli stipendi, pensioni, salari ed altre entrate del debitore e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

La formulazione e la presentazione della domanda avviene tramite l’OCC, che dovrà redigere una relazione a corredo della domanda. Tale resoconto dovrà contenere: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione circa la completezza ed attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda, nonché la verifica della convenienza del piano rispetto alla liquidazione; l'indicazione ipotizzabile dei costi della procedura; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; i criteri adottati nella formazione delle classi, se indicate nella proposta.

Entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, l'OCC deve darne comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, i quali dovranno comunicare il debito tributario accertato, nonché gli accertamenti eventualmente pendenti, entro quindici giorni.

Infine il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Il Giudice adìto potrà dichiarare la domanda inammissibile qualora sia priva dei documenti indicati sopra indicati o se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), o se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda oppure ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o, ancora, se sono stati compiuti dal debitore atti di frode nei confronti dei creditori.

 

2. La fase giudiziale

Dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, il giudice, con decreto dichiarerà aperta la procedura ed ordinerà all'OCC di dare comunicazione della proposta e del decreto, a tutti i creditori.

In particolare, il giudice con detto decreto, prevede una serie di divieti ed incombenze, quali: la pubblicazione del decreto su apposito spazio del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa; nel caso di cessione o di affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; assegna ai creditori un termine entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; inoltre, su istanza del debitore, dispone che, sino a quando il provvedimento di omologazione diventa definitivo, i creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno iniziare o continuare azioni esecutive individuali né disporre sequestri conservativi né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

L'esecuzione del decreto sarà a cura dell’OCC.

Il creditore dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica certificata ove questo potrà ricevere tutte le comunicazioni, altrimenti esse saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Per quanto riguarda l'approvazione, il concordato minore è accettato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento (a meno che non rinuncino in tutto o in parte al loro diritto di prelazione).

Inoltre, i creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Non possono votare né sono contati per il raggiungimento della maggioranza, il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.

Ai creditori sono concessi 30 giorni di tempo per far pervenire all'OCC la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta; nel caso in cui non abbiano dato alcuna comunicazione, si intende che abbiano acconsentito alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa: è pertanto prevista la regola del silenzio assenso.

E’ bene precisare che il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

In ogni caso, il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, a meno che sia previsto diversamente.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, senza considerare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

 

3. L’omologazione del concordato minore

Il tribunale, dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della maggioranza richiesta, in assenza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza, dichiarando conclusa la procedura.

In caso di contestazioni del piano da parte dei creditori o da parte di qualunque altro soggetto interessato, l’omologa è possibile solo laddove il tribunale ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione dei beni.

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente.

Se il giudice rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su apposita istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

In particolare, il giudice deve verificare che l’accordo possa garantire in misura integrale il pagamento dei creditori impignorabili e dei crediti di natura fiscale.

L’omologazione dell’accordo ha efficacia vincolante ed obbligatoria per tutti i soggetti che risultassero creditori prima delle forme di pubblicità determinate con decreto dal Giudice competente.

Il debitore deve dare esecuzione al piano omologato.

Conclusa tale fase, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto; se questi lo approva, il debitore ottiene l’esdebitazione.

In caso contrario, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato e fissa un termine per il loro compimento. Se il debitore non adempie alle prescrizioni nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore.

L’efficacia del provvedimento di omologa dell’accordo del debitore viene meno, quando questi non abbia assolto il pagamento dei debiti impignorabili, ovvero quando intervengano cause di risoluzione dell’accordo.

Queste ultime operano quando il debitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi dall'accordo, ovvero per non aver prestato o costituito le garanzie promesse o “se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso”.

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