Le procedure di sovraindebitamento: come funziona l’accordo del debitore?"

 

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

 

  • Finalità e fase preparatoria ed introduttiva

Il recente D.lgs. n. 14 del gennaio 2019 ha escluso esplicitamente l’accesso alla procedura comunemente identificata come “accordo del debitore”, al consumatore.

 

La procedura in parola sarà pertanto destinata dal 2020, data di entrata in vigore anche della parte normativa riferita al sovraindebitamento, esclusivamente a soggetti che esercitino l’attività in forma di impresa o a professionisti titolari di partita iva, sempre non passibili di procedure fallimentari.

 

L’art. 74 del menzionato decreto dispone, infatti, prevede che: “i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale”.

 

Ciò premesso, è bene segnalare che oggi – e sino al 2020 - anche il consumatore potrà continuare ad accedere all’accordo di composizione della crisi.

La finalità della procedura in esame è la“ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”.

 

La natura della procedura è pertanto chiaramente concordataria: si sostanzia, infatti, in un consenso tra debitore e creditori per la gestione del debito e per la sua efficacia è necessaria l’adesione di una certa maggioranza di questi ultimi.

 

Il debitore, per l’avvio della procedura è assistito dall’organismo di composizione della crisi (per prassi individuato con l’acronimo O.C.C.), che lo coadiuva nella redazione della domanda e della relazione circa la prima valutazione di fattibilità della proposta di accordo.

In base all’ art. 15 L. 3 del 2012: Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura […] il segretariato sociale […]gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2)”.

La Relazione al Codice della Crisi di impresa, ex D.lgs. n. 14 del 2019, osserva come la complessità della formulazione del concordato minore rispetto alla procedura del piano del consumatore, imporràanche l’assistenza di un difensore (un legale).

È questa una fase propedeutica e preparatoria, nella quale O.C.C. - nella sua veste di advisornella fase propedeutica del piano e allo stesso tempo di soggetto attestatore della proposta - redige una relazione e unitamente  al debitore e all’avvocato studiano le soluzioni – valutate entrate e debiti - da proporre ai creditori ed all’autorità giurisdizionale competente, prima di accedere alla fase giudiziale.

 

La competenzaper tale procedura al Tribunale del circondario ove si trovi la residenza (o sede) del debitore.

 

La proposta ha “contenuto libero”, ovvero è riconosciuta al proponente la facoltà di modulare sia i termini della stessa che la modalità di esecuzione.

 

Il ricorsodel proponente si presenta in Tribunale e deve contenere:

 

- l’elenco di tutti i creditori e delle relative somme agli stessi dovute;

- l’elenco di tutti i beni del debitore;

- l’elenco degli atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi 5 anni;

- le dichiarazioni dei redditi del debitore compilate negli ultimi 3 anni;

- la attestazione di fattibilità del piano/accordo resa dall’O.C.C.

- nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, le scritture contabili degli ultimi 3 anni.

- il dettaglio delle spese correnti necessarie al sostenimento proprio e dei componenti del nucleo familiare;

- certificato dello stato di famiglia;

- l’indicazione della composizione del nucleo familiare;

 

Con il deposito della proposta, opera la sospensione del corso degli interessi di natura convenzionale e legale sulle somme a debito.

 

  •      La fase giudiziale e il decreto del Tribunale

 

Il Tribunale procede con la verifica dell’ammissibilità della domanda, adempimento di natura prettamente formale, ovvero teso ad una verifica documentale e non nel merito della proposta.

 

Il Giudice che riceva la proposta, e la ritenga incompleta o valuti come lacunosa la documentazione prodotta, può disporre una integrazione della stessa, nel rispetto di un termine non superiore ai 15 giorni.

 

 

La proposta di accordo può essere modificata dal debitore, sino alla data fissate per la manifestazione del consenso o del dissenso da parte dei creditori.

 

Accertata l’ammissibilità, il Giudice fissa mediante decreto una udienza entro 60 giorni dalla data del deposito della stessa, ordinando le comunicazioni ai creditori, secondo la legge a cura della cancelleria, ma per prassi svolte proprio dall’OCC, e le debite forme di pubblicità.

Mediante detto decreto, il Giudice, infatti:

 

  • dispone che sia pubblicato sul sito web del tribunale e nel registro delle imprese, qualora il debitore svolga attività d’impresa.
  • la trascrizione del decreto laddove la proposta preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili ovvero mobili registrati.
  • assegna ai creditori un termine – non superiore a giorni 30 – per trasmettere all’O.C.C. a mezzo PEC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e per comunicare eventuali contestazioni.
  • esclusivamente su richiesta del debitore, ordina che sino all’omologazione del concordato, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità dei relativi adempimenti, azioni esecutive, sequestri conservativi, non possano essere acquistati - dai creditori con titolo o causa anteriore la proposta - diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente. In tal caso trattiamo della c.d. inibitoria.

 

È bene sottolineare che già l’emissione del decreto sortisce effetti sul patrimonio del debitore: infatti, dalla data di fissazione dell’udienza al provvedimento di omologazione dell’accordo attivarsi o proseguirsi azioni esecutive individuali, né possono essere disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: è questa la c.d. inibitoria.

Rispetto a tale precetto fa eccezione la posizione dei titolari dei crediti impignorabili, che non soggiacciono al divieto sulla fase esecutiva.

 

Secondo l’art. 11 della L. 3 del 2012 i creditori esprimono (di norma a mezzo di lettera raccomandata o via PEC), all'organismo di composizione della crisi il proprio consenso alla proposta.

 

Si osserva come la mancata comunicazione da parte del creditore è equiparata, per il principio del silenzio-assenso, ad accettazione della proposta.

 

Verificata la sussistenza del voto favorevole di almeno il 60% dei creditori (con l’entrata in vigore delle modifiche del D.Lgs. 14 del 2019 il voto favorevole valido saràespresso dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto), l’O.C.C. comunica a tutti i creditori una relazione sui consensi e sulle modalità di conteggio utilizzato per calcolare la percentuale richiesta per l’efficacia del consenso.

La relazione inviata dall’O.C.C. permette ai creditori di formalizzare eventuali contestazioni, entro i dieci giorni dal ricevimento della stessa e decorso tale termine l’organismo di composizione della crisi trasmette al Tribunale competente la relazione unitamente alle eventuali contestazioni dei creditori ed alla attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

 

  • L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi ed i suoi effetti

 

In occasione dell’udienza già fissata con decreto il giudice, se ricorrono i requisiti, omologa l’accordo e ne ordina le forme di pubblicità secondo la legge.

 

In particolare, il giudice deve verificare che l’accordo possa garantire in misura integrale il pagamento dei creditori impignorabili e dei crediti di natura fiscale.

L’omologazione dell’accordo ha efficacia vincolante ed obbligatoria per tutti i soggetti che risultassero creditori prima delle forme di pubblicità determinate con decreto dal Giudice competente. Chi sia titolare di crediti sorti successivamente alla pubblicità, non può attivare l’esecuzione sui beni oggetti dell’accordo. 

 

L’efficacia del provvedimento di omologa dell’accordo del debitore viene meno, quando questi non abbia assolto il pagamento dei debiti impignorabili, ovvero quando intervengano cause di risoluzione dell’accordo.

Queste ultime operano quando il debitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi dall'accordo, ovvero per non aver prestato o costituito le garanzie promesse o “se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso”.

 

Autore: Avvocato Fabrizio Tronca

Aggiornamento: 28 marzo 2019

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