Le procedure di sovraindebitamento: come funziona il piano del consumatore?"
Il piano del consumatore è rivolto alla persona fisica che abbia contratto dei debiti per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Si deve dunque trattare di debiti contratti in relazione ad esigenze personali di consumo o per quelle della famiglia.
La positiva conclusione del piano del consumatore da parte del debitore ammesso conduce alla così detta liberazione dai debiti (“esdebitazione”).
- La natura e la fase preparatoria del piano.
Il piano del consumatore elaborato dal debitore deve tenere in considerazione le esigenze dello stesso e, nel caso, della famiglia e quindi valutare le eccedenze economiche tra le entrate e quanto stanziato per soddisfare le prime.
Le somme in eccedenza concorreranno pertanto a elaborare un piano di rientro dal debito.
Nella formulazione del piano, il debitore, come l’imprenditore per la fase propedeutica l’accordo, si serve dell’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi e pure i requisiti per l’ammissibilità alle procedure sono i medesimi.
Ovvero, il debitore:
- non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge sul sovraindebitamento;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di accordo del debitore, piano del consumatore e di liquidazione;
- non ha subito in ragione di cause allo stesso imputabili, per cause a lui imputabili, i provvedimenti di impugnazione o risoluzione dell’accordo, o di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del debitore.
- non ha prodotto documentazione che non permetta di ricostruire compiutamente la sua complessiva e reale situazione economica e patrimoniale.
Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta del piano, il debitore con l’ausilio dell’OCC presenta al Tribunale territorialmente competente il proprio piano, che secondo il dettato di legge non deve rispondere a strutture predefinite o criteri tassativi, ma può essere proposto “attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” (art. 8)
La proposta deve contenere, ex art. 9 L. 3 del 2012:
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
- La fase giudiziale
Dopo il deposito della proposta, il Giudice fissa “immediatamente” udienza con decreto, dopo aver verificato come non sussistano cause che escludano l’ammissibilità e valutata la presenza di tutte le voci che devono comporre la proposta.
Il Tribunale ordina quindi all’OCC di comunicare ai creditori - almeno trenta giorni prima della data di udienza - la proposta e il decreto.
In questa fase la procedura assegna al Tribunale il potere di disporre – sino al provvedimento di omologazione - la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata verso il debitore, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.
Il piano del consumatore, diversamente da quanto previsto per i criteri sull’accordo del debitore,non pretende una votazione e/o adesione dei creditori.
Il magistrato deve operare una valutazione sulle condotte del consumatore: il piano è, infatti, escluso, se il consumatore abbia assunto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero se lo stesso avesse “colposamente” cagionato una situazione di sovraindebitamento.
In buona sostanza il consumatore deve essere ritenuto “meritevole”. Non potrà ritenersi meritevole il consumatore che abbia colposamente (ovvero per imprudenza/negligenza/imperizia) cagionato la propria situazione di sovraindebitamento.
- Effetti dell’omologazione
Omologato il provvedimento.
- i creditori che abbiano causa o titolo anteriore non possono attivare e nemmeno proseguire le azioni e procedure esecutive nei confronti del debitore, così come sussiste medesimo divieto per le azioni di natura cautelare e la costituzione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
- i creditori che abbiano titolo o causa posteriore l’omologazione non possono attivare procedure esecutive sui beni che costituiscono l’oggetto del piano
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- Le vicende revocatorie del piano del consumatore
L’esecuzione del piano come omologato dal magistrato può subire delle vicende di natura interruttiva, che in concreto ne annullino gli effetti successivi all’accordo.
In particolare, il piano può essere revocato:
- di diritto
- su istanza di ogni creditore
- La revoca di diritto del piano opera quando il debitore non esegua perfettamente e per intero, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti in forza del piano alla Pubblica Amministrazione nonché agli enti competenti per la previdenza.
Ulteriore motivo di revoca di diritto è realizzato dalla condotta del debitore, che compia atti in frode alle ragioni dei creditori.
2. Il piano può subire un provvedimento di annullamento anche su istanza del singolo creditore, fermo restando il contraddittorio con il debitore. L’iniziativa del creditore è ammissibile quando
- il debitore abbia con condotte dolose o gravemente colpose aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o nascosta una parte notevole dell’attivo.
- il debitore non rispetti gli obblighi imposti dal piano, ovvero se le garanzie previste dallo stesso piano non siano costituite om ancora, quando oggettivamente l’esecuzione del piano diventi impossibile, anche a prescindere da fatto e/o colpa del debitore.
Autore: Avvocato Fabrizio Tronca
Aggiornamento: 10 aprile 2019