Che cos’è l’omologa e quali sono i suoi effetti?
L’omologa è l’atto formale emanato con decreto dal Tribunale quando, svolta l’udienza alla presenza anche dei creditori, accerti in maniera positiva la sussistenza dei requisiti di legittimità e la “fattibilità” dell’accordo del debitore e del piano del consumatore.
Gli effetti dell’omologa sono i seguenti:
- L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di omologa;
- L’accordo non modifica il rapporto esistente tra creditore e coobbligati /fideiussori / obbligati in via di regresso del debitore;
- L’accordo non determina la novazione oggettiva delle obbligazioni (ciò significa che non sorge un nuovo e diverso debito);
- La procedura deve rispettare un termine perentorio di sei mesi tra il deposito della proposta fino al giorno dell’omologa.
Intervenuta l’omologazione, l’Organismo dovrà vigilare sull’adempimento dell’accordo.
L’esecuzione dell’accordo e del piano da parte del debitore comporta l’automatico effetto “esdebitatorio”, ossia i crediti non soddisfatti integralmente diventeranno inesigibili (non più richiedibili).
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)