Contratto online: conclusione del contratto
La conclusione del contratto telematico (o anche “contratto online”) può? avvenire generalmente mediante tre modalità?:
- l’accettazione dell’utente (“point and click”) sul sito internet del proponente: il contratto telematico si conclude, dopo essersi registrati e aver compilato un form (modello) elettronico, mediante il meccanismo del “point and click”, cioè facendo un click sul tasto “accettazione”. Questa è una modalità di conclusione del contratto online a cui il consumatore deve prestare particolarmente attenzione, poiché l’automatismo che vi è implicato può condurre alla conclusione del contratto telematico senza la dovuta attenzione, se non, in alcuni casi, anche alla conclusione del contratto involontaria (selezione del tasto di “accettazione” per errore, ad esempio).
- L’accettazione del merchant (venditore): essa si verifica quando sul sito del venditore vi sono le indicazioni “senza impegno” o “salvo conferma”. Il contratto online si considererà? pertanto concluso solo quando il venditore, dopo un’eventuale trattativa con il potenziale acquirente, accetti la proposta ricevuta. Tale tecnica e? solitamente impiegata per consentire alle aziende di gestire le domande ed ovviare alle problematiche di approvvigionamento dei magazzini.
- L’accettazione tramite scambio di e-mail: esso si basa sullo scambio di corrispondenza e-mail tra le parti (non di posta certificata): il proponente invia un’e-mail contenente una proposta alla quale il destinatario risponde mediante l’invio con un’e-mail di accettazione. Il contratto online si considera concluso nel momento in cui l’e-mail contenente l’accettazione della proposta contrattuale giunge all’indirizzo del proponente o presso il server del fornitore di posta elettronica del proponente.
Una volta concluso il contratto online, l’impresa deve, senza ritardo e per via telematica, inviare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente le seguenti informazioni:
- un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto concluso;
- le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio oggetto del contratto telematico;
- l'indicazione dettagliata del prezzo e dei mezzi di pagamento;
- l'indicazione dettagliata del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti, alle quali sono indirizzati, hanno la possibilità? di accedervi. In altri termini, il venditore non deve dimostrare che il destinatario della comunicazione abbia anche letto il relativo contenuto. Una volta ricevuta la comunicazione, il relativo contenuto si presume conosciuto (o, comunque, conoscibile). Quindi, se il destinatario della comunicazione omette di esaminarne il contenuto, non potrà – salvo situazioni eccezionali – sostenere di non esserne a conoscenza.
Nei contratti conclusi online qualora il contratto contenga una o più clausole vessatorie, esse dovranno essere specificatamente approvate, con le seguenti modalità:
- mediante l’invio della versione cartacea del contratto contenente la doppia firma;
- mediante firma digitale o elettronica (modalità tuttavia non molto diffusa e poco pratica);
- mediante un secondo “point and click”, oltre a quello di adesione al contratto.
Qualora il contratto online sia concluso tra un professionista (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che stipula il contratto nel contesto della propria attività imprenditoriale o professionale) ed un consumatore (ossia persona fisica che contrae per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), si applica anche la disciplina del Codice del Consumo. Cioè quell’insieme di norme poste a tutela della parte contrattuale considerata “debole” – cioè il consumatore – in quanto agisce al di fuori della propria attività professionale (dove di regola si presume una maggior perizia e consapevolezza nel condurre gli affari).
Il Codice del Consumo prevede un elenco di ulteriori clausole – eventualmente inserite in un contratto - che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Ciò poiché, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Esse pertanto dovranno essere specificatamente approvate dal consumatore contraente. In mancanza di specifica approvazione, il contratto online può essere impugnato.