Pubblicazione foto immobile per scopi promozionali. È lecita?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. Cass. Civ. sez. III, 29/10/2019 n.27613), occupandosi di un caso simile, ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dai proprietari di un immobile contro l'impresa che ne aveva sostituito gli infissi e che aveva pubblicato immagini della loro abitazione sul proprio catalogo pubblicitario.
Il ragionamento della Corte si è fondato sul fatto che il contenuto dei dati acquisiti in assenza del consenso dei proprietari era "neutro". Quanto pubblicato, infatti, era privo di riferimenti alla vita privata o ai dati personali dei proprietari. Per questo motivo non è stata rilevata una violazione degli obblighi di salvaguardia degli interessi e diritti altrui.
Sulla base di quanto sopra, è possibile ritenere che le fotografie di interni - acquisite lecitamente e con il consenso del proprietario - che non ritraggano persone, nè effetti personali riconducibili ad un soggetto identificato o identificabile siano pubblicabili anche in assenza del consenso del proprietario.
Ciò posto, tuttavia, considerata la peculiarità di ogni singola situazione e considerato che una pronuncia giurisprudenziale non garantisce che le successive siano conformi, consiglierei comunque di raccogliere il consenso dei proprietari alla pubblicazione a scopo promozionale degli immobili (soprattutto per quanto riguarda gli interni) e/o dei soggetti ritratti.