Posso pubblicare sul mio sito lavori relativi a "prodotti da fumo"? Ci sono restrizioni?

Sono un grafico e ho un sito web che presenta i miei lavori. Naturalmente sul mio sito ho l'esigenza di pubblicare immagini e campagne pubblicitarie, tra cui anche prodotti del fumo (pacchetti di sigarette, ecc). Volevo gentilmente sapere se la legge che disciplina la pubblicità dei prodotti da fumo riguarda anche il mio "sito vetrina" e pertanto non mi è permesso pubblicarli. Oppure se sono obbligato a pubblicare sotto ogni immagine anche i "warning" tipo "il fumo avvelena anche te", ecc. Da notare che non faccio pubblicità ai prodotti da fumo, ma solo al mio lavoro che consiste appunto nella creazione dei loro packaging. Grazie per la cortese risposta.
Diritto del web (12/04/2022)
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Autore:
Avvocato Giulia Valmacco
Locazioni commerciali, Sovraindebitamento, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

La delicatezza del tema e il divieto di pubblicità sia diretta che indiretta, mi fa propendere per suggerirle un approccio cauto sul tema e, quindi, se ritiene necessario pubblicare sul suo sito lavori svolti in relazione a “prodotti da fumo”, le consiglio di seguire la normativa in tema di pubblicità degli stessi. Anche se in questo caso sta pubblicizzando i suoi lavori e non direttamente i prodotti in questione.

La normativa vigente in materia di regolamentazione della pubblicità di “prodotti da fumo” è costituita dalla L. 52/1983, di conversione in legge del Decreto 4 del 10 gennaio 1983. Questo decreto sostituisce così l’articolo unico della L. 165/1962: “la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale o estero è vietata”, senza fare distinzioni tra pubblicità diretta e indiretta.

Successivamente, con altra normativa, è stata “vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta, mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione e vendita di tali prodotti...”.

Si ricorda, infine, che con l’articolo 14 del d.lgs. 6/2016, che recepisce la Direttiva 2014/40/UE, poi, viene disciplinata la presentazione dei prodotti del tabacco. La norma prevede che l’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé, non devono comportare alcun elemento o caratteristica (compresi le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo) che:

  1. promuova un prodotto o ne incoraggi il consumo dando un’impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; le etichette non contengono alcuna informazione riguardo al contenuto di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del tabacco
  2. lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o miri a ridurre l’effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia proprietà rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la salute o lo stile di vita
  3. richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza
  4. assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico
  5. suggerisca che un determinato prodotto del tabacco presenti una maggiore biodegradabilità o altri vantaggi ambientali.

 

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