La guida in stato di ebbrezza: come è regolata la sospensione della patente?

Mi hanno sospeso la patente per 1 anno a seguito di incidente stradale( non causato danni a persone fisiche o altre auto) e guida in stato di ebrezza. A breve avrò il processo in cui dovrebbero ammettermi al Prova (MAP) e quindi sospendere il procedimento. Volevo quindi chiedere: ma durante la sospensione del processo per messa alla prova potrò guidare?
Infortunistica e incidenti stradali (21/11/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Vi sono due provvedimenti sospensivi della patente di guida in esito al compimento di fatti-reato previsti dal Codice della strada (primi fra tutti la guida in stato di ebbrezza ex art. 186 Cds, come nel caso di specie):

– un primo provvedimento subito dopo il fatto (ovvero che segue il ritiro della patente effettuato dagli Agenti che rilevano la commissione della condotta reato prevista dalla norma incriminatrice) previsto dal Codice della strada quale provvedimento cautelare deciso dal Prefetto competente senza contraddittorio: è quanto avvenuto nel caso di specie, ove è stata disposta la sospensione della Sua patente per un anno.

– un secondo provvedimento sospensivo della patente di guida è deciso dal Giudice del procedimento penale quale sanzione amministrativa accessoriaunitamente alla pena prevista per la commissione del fatto reato. Anche tale seconda sospensione è materialmente applicata sempre dal Prefetto (ma decisa dal Giudice penale).

E’ evidente che i due provvedimenti sospensivi si collocano in due fasi temporali ben distinte: uno assai prossimo alla commissione della condotta assunta quale reato ed uno successivamente all’esito del processo penale; pertanto il condannato avrà sicuramente già espiato il primo provvedimento sospensivo cautelare della patente di guida deciso ed applicato dal Prefetto ex art. 223 CdS.

Sul punto precisiamo che la Giurisprudenza ha chiarito che i due periodi di sospensione (cautelare del Prefetto e punitivo/rieducativo del Giudice del processo penale) non sono cumulabili: colui al quale sono applicati NON dovrà scontare una somma algebrica dei due periodi poiché da quello deciso dal Giudice penale quale sanzione accessoria dovrà essere detratto quello già inflitto dal Prefetto in sede cautelare.

Nel Suo caso, dunque, la sospensione di un anno che Le è stata comminata dal Prefetto è già in corso e non verrà sospesa dalla richiesta di messa alla prova: solo al termine dei dodici mesi previsti, avrà nuovamente il permesso di guidare.

Se i dodici mesi termineranno durante il periodo della messa alla prova che Lei intende chiedere nell'instaurando processo penale, Lei potrà riprendere a guidare, nonostante il processo penale sia ancora in corso.

Invece il Giudice del procedimento penale, al termine del giudizio, nonostante la messa alla prova estingua il reato, disporrà comunque la sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria: se dunque la sospensione verrà disposta dal Giudice penale per dodici mesi, Lei - che avrà già scontato tale periodo - potrà continuare a guidare.

Qualora invece la sospensione della patente venga disposta dal Giudice del procedimento penale per un periodo maggiore (ipotizziamo 18 mesi), Lei - avendo già scontato solo 12 mesi di sospensione della patente - dovrà scontare poi i sei mesi residui.

 

Avvocato Marta Calderoni

 

 

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