A chi spettano i diritti sulle fotografie?

Buongiorno. Passo direttamente alla domanda. Sono un fotografo amatoriale che fà foto a modelle postandole sulla propria pagina instagram. Se in futuro volessi detenere il pieno possesso delle nuove foto specialmente sotto un punto di vista commerciale, quali tipi di documenti dovrei far firmare alle modelle, o comunque come consiglierebbe di muoversi? Grazie mille per l'aiuto.
Diritto Industriale: marchi, brevetti e modelli di utilità (14/01/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

Per stabilire a chi spettino i diritti di riutilizzo delle immagini sottolineiamo che, in origine, i diritti sono del fotografo ma, nel momento in cui avviene una cessione a qualsiasi titolo, i diritti vengono trasferiti - in diversa misura - al cliente.

Occorre comunque distinguere tra foto eseguite su commissione e foto effettuate non su commissione.

Infatti nel primo caso (foto su commissione), la disciplina è la seguente:

  1. Se vi sono accordi scritti tra le parti, vale la disciplina in essi contenuta e, dunque, al cliente spettano i diritti espressamente concessi, mentre tutti gli altri rimangono al fotografo (secondo la Legge 633/41 e succ. modifiche);
  2. Se non vi sono accordi scritti, normalmente i diritti di sfruttamento passano al cliente committente (che acquisisce i diritti di sfruttamento "nei limiti e con le finalità del contratto", a norma di legge).

Vi è però un'eccezione al caso 2.: quando non vi sono accordi scritti e il committente è la stessa persona soggetto di un ritratto fotografico (matrimonio, foto in studio), tutti i diritti restano in capo al fotografo, in concomitanza con i diritti congiunti al cliente. E' dunque corretto che i negativi rimangano al fotografo e che questi chieda un compenso per cederli definitivamente al cliente che li richiede (art. 98 legge 633/41 e sentenza Corte Cassazione 4094 del 26.6.1980).

Quando invece le foto non vengono eseguite su commissione (come ci sembra di capire avvenga nel caso di specie), precisiamo quanto segue.

Se le immagini sono realizzate autonomamente e vengono richieste dal cliente dopo la loro esecuzione, che è avvenuta per volontà del fotografo (fotografia d'archivio, servizi già esistenti non commissionati), tutti i diritti spettano sempre del fotografo, e si trasferiscono al committente soltanto se espressamente ceduti (ossia in forza di una cessione individuata per iscritto). 

Il trasferimento dei diritti deve essere provato per iscritto, a meno che non siano stati consegnati gli originali degli scatti.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di pubblicare i ritratti, segnaliamo che, di norma, occorre una espressa release, cioè un'autorizzazione scritta della persona ritratta. In assenza di autorizzazione scritta, è possibile che la persona ritratta si opponga alla pubblicazione (anche se era consenziente all'esecuzione della ripresa).

Fanno eccezione alcuni casi (in cui non occorre autorizzazione scritta):

  1.  Personaggi già noti (personaggi pubblici) se la foto è pubblicata con fine prevalente di informazione (usi giornalistici e di cronaca) e non lede la dignità.
  2. Fotografie in cui il soggetto NON è il ritratto della persona, ma la persona è semplicemente riconoscibile all'interno di un contesto pubblico (piazza, manifestazione, paesaggio, grande gruppo, eccetera).

Consigliamo dunque di far firmare alle modelle che posano nelle fotografie da Lei eseguite una apposita dichiarazione che La autorizzi alla pubblicazione delle immagini.

 

Avvocato Marta Calderoni

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