Ammissibilità del patrocinio a spese dello stato nel ricorso per affidamento del minore
Per rispondere al Suo quesito, segnaliamo che per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Alla luce di quanto sopraesposto, è evidente che nel caso del ricorso per affidamento del figlio minore di una coppia non sposata, l'esigenza di definire le condizioni dell'affido sorge a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori e, dunque, i Suoi interessi sono nel caso di specie in conflitto con quelli del Suo ex compagno (componente il nucleo familiare con Lei convivente).
Pertanto ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato si terrà conto soltanto dei Suoi redditi personali e non anche di quelli del Suo ex compagno.