Immobile in comunione col convivente: come procedere alla divisione?

Salve ho un mutuo per un appartamento cointestato al 50% la convivente porta a casa estranei per fare i suoi comodi mentre io sono al lavoro (sono in possesso di prove concrete) siccome non sopporto che estranei toccano le mia roba usino il mio bagno,le vettovaglie per poi correre il rischio di trafugare i miei documenti, vorrei un consiglio vostro su come posso difendere la mia privacy se devo far intervenire un giudice per separare l'immobile o se possibile forzare la vendita dello stesso vorrei dei chiarimenti grazie.
Unioni civili e Convivenza (12/02/2019)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Da quanto descrive sussiste una comproprietà su un immobile tra Ella e la Sua convivente.

Al fine di risolvere questa comunione sul bene, divenuta per Lei intollerabile a quanto pare per le condotte della convivente, sono possibili determinate soluzioni. 

Innanzitutto, è opportuno distinguere a seconda che gli atti di disposizione abbiano ad oggetto un diritto di quota oppure il bene indiviso o una sua porzione concreta.

Il comproprietario (Lei nel caso di specie) può infatti disporre liberamente del proprio diritto di quota, che potrà essere venduto, donato o ceduto a qualsiasi altro titolo. Lei potrà dunque cedere il Suo diritto di quota.

Per quanto concerne, invece, una vendita dell'appartamento, precisiamo che, trattandosi di bene indiviso, il singolo comproprietario non può, da solo, venderlo, non avendo diritto esclusivo su una porzione concreta del bene ma semplicemente su una sua quota (astratta); ed infatti l’art. 1108 terzo comma c.c. richiede il consenso di tutti i comproprietari per le alienazioni dei beni in comunione.

Nel caso di specie dunque, Lei non potrebbe alienare l’abitazione né la parte astrattamente di Sua proprietà senza il consenso della Sua compagna; e ciò finché non venga sciolta la comunione e si proceda alla divisione del bene.

Le consigliamo pertanto di inviare una formale lettera alla Sua compagna, per domandare lo scioglimento della comunione, con conseguente divisione del bene o la vendita.

La Sua compagna potrebbe aderire a tale richiesta ed acquistare lei la Sua quota di proprietà dell'appartamento (pagandoLe il relativo prezzo di mercato) oppure concordare circa la vendita dell’intero immobile a terzi (in tal caso il ricavato – dopo l’estinzione del mutuo – verrà suddiviso tra Voi in parti uguali).

In caso di disaccordo, invece, se Lei è comunque intenzionato a sciogliere la comunione, dovrà attivare un procedimento presso il Tribunale del luogo ove si trova l’immobile mediante atto di citazione. Con tale procedura - che è una causa civile a tutti gli effetti - verrà effettuata una perizia sul valore dell’immobile, si procederà alla divisione ed all’accertamento delle Vostre rispettive quote e, laddove persista la mancanza di un accordo tra di Voi, il Tribunale disporrà la vendita all’asta dell’immobile.

 

Avvocato Marta Calderoni

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