Come posso liquidare le mie azioni di una SPA? E quale criterio viene utilizzato nella liquidazione?

Sono in una S. P. A e volevo uscirne ma gli altri soci non vogliono acquistare le mie azioni. È vero che la società è obbligata a liquidarmele ugualmente? E a che valore, commerciale o nominale?

Diritto delle società. Che cos'è e come funziona? (23/04/2019)
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Autore:
Avvocato Paolo Carpani
Condominio, Locazioni commerciali, Locazioni ad uso abitativo, Diritto delle società. Che cos'è e come funziona?, Immobili
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Risposta:

Il quesito da lei proposto affronta l’argomento del diritto di recesso del Socio di Società per Azioni. Il Legislatore ha infatti previsto la facoltà di recedere dalla società, ma solo per il socio dissenziente da determinate delibere assunte dalla Società. La funzione generalmente attribuita al diritto di recesso è quella infatti di tutela della minoranza. Tutela che si attua mediante appunto il riconoscimento ai soci dissenzienti del diritto di recedere eccezionalmente dalla società e che rappresenta una facoltà alternativa alla vendita delle azioni, costituente un contrappeso al potere degli altri soci.

Tale diritto è attualmente disciplinato dal riformato articolo 2437 del codice civile, ai sensi del quale: Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo”.

L’articolo 2437bis c.c. disciplina termini e modalità di esercizio del diritto di recesso, mentre l’articolo 2437ter c.c. disciplina i criteri di determinazione del valore delle azioni, in base al presupposto, enunciato nel primo comma di detto articolo, che il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Infine l’articolo 2437quater c.c. dispone il procedimento di liquidazione delle azioni.

In particolare, l’articolo 2437ter c.c., in merito ai criteri di terminazione del valore delle azioni, così dispone: Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.”

 

Avvocato Paolo Carpani

 

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