Separazione di fatto: che conseguenze?

Buongiorno avvocato, scrivo per avere delucidazioni su quella che comunemente viene chiamata separazione di fatto. Sono sposato dal 2008, due figli minori, casa di proprietà, comunione dei beni. Sto vivendo un periodo di crisi coniugale dovuto al fatto che non amo più mia moglie (non ho un altra) ed il nostro rapporto sta evolvendo in scontata routine. Siamo di fatto separati in casa, nel senso che non c'è neppure più dialogo e la convivenza è diventata intollerabile, anche ai danni dei minori. Vorrei abbandonare il tetto coniugale per un periodo più o meno lungo, per capire un po' come proseguire, se separarmi o meno. Nel caso uscissi di casa prendendo una stanza in affitto, posso tutelarmi da futuro addebito con una scrittura privata o sarebbe meglio una lettera da Voi predisposta in cui si mette nero su bianco le condizioni e che in questo periodo contribuisco comunque alle spese di casa e al mantenimento? In questa lettera occorre mettere il futuro domicilio? La mia fuoriuscita deve essere consensuale o, vista la situazione e la presenza di minori, può essere presa da me avvisando la controparte? Ovviamente, credo che poi il periodo di separazione di fatto possa sfociare in separazione consensuale o meno, (negoziazione assistita) oppure rientrare la crisi. Grazie
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (17/03/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
La separazione di fatto è iniziativa priva di effetti giuridici, ma, come correttamente Lei segnala, può avere conseguenze sotto il profilo della violazione della responsabilità discendenti dal vincolo matrimoniale. La convivenza è, infatti, oltre a un obbligo, quel presupposto indefettibile, per garantire sia l’assistenza morale, che l’assistenza materiale, reciproca, tra i coniugi e, nel caso di specie, ai figli. In astratto, pertanto, l’allontanamento dal tetto coniugale senza autorizzazione da parte del Tribunale La espone a future contestazioni e quindi pretese da parte di Sua moglie. È importante una digressione circa l’addebito (che sia per infedeltà o per lo stesso abbandono del tetto coniugale): l’attribuzione a tali condotte di una natura di colpevolezza, è vincolata al fatto che le stesse condotte siano state l’esclusiva origine e causa delle crisi coniugale e non una conseguenza. In sostanza, non può esservi addebito (per tradimento o per abbandono del tetto coniugale) laddove tali iniziative si inseriscano in una crisi matrimoniale già in atto (nel Vostro caso, per mancanza di intimità o di quell’afflato tipico delle relazioni), senza esserne la causa diretta. *** Esaminando ora i risvolti pratici del Suo quesito, suggeriamo in ogni caso una estrema cautela nell’iniziativa di allontanarsi dalla casa familiare. Senza dubbio la volontà di continuare a contribuire materialmente e alla esigenze dei figli e, nel caso, alle esigenze della moglie, potranno testimoniare e argomentare come il nucleo familiare non sia stato concretamente abbandonato e come gli obblighi, quantomeno materiali (quanto alla moglie) ed anche affettivi (quanto ai figli) siano stati rispettati. Nel caso sarebbe pertanto scongiurata l’ipotesi di una denuncia/contestazione sul venire meno dei doveri di mantenimento del nucleo familiare. Sull’apprezzamento, invece, in senso stretto dell’allontanamento da casa, quindi con riferimento a una dedotta violazione dell’obbligo di convivenza, è opportuno che l’iniziativa risulti quantomeno comunicata formalmente (raccomandata, e-mail) alla moglie, con anche una precisa e debita motivazione e, se possibile, formalmente condivisa dalla stessa. Tale schema pone al riparo il coniuge che si allontani da casa dalle eventuali successive contestazioni sul punto e dalle inevitabili, relative, richieste. L’ottica di condivisione e collaborativa con la moglie consentirebbe, infatti, da un lato di tutelarsi rispetto alle eccezioni future di violazioni degli obblighi familiari, dall’altro e all’atto pratico, di gestire di concerto la quotidianità del nuovo regime di separazione di fatto: in concreto ed a titolo non esaustivo, la gestione delle spese, l’utilizzo dei beni comuni e, soprattutto, la collocazione, l’educazione, il mantenimento e la frequentazione dei figli minori. Va da sé che anche il nuovo indirizzo ove fisserà la Sua dimora per un certo periodo sarà opportuno comunicarlo alla moglie. *** È peraltro apprezzabile che una crisi venga gestita con tale lucidità e trasparenza, presupposto fondamentale anche in una eventuale ottica di separazione legale. Le segnalo, a titolo informativo e per completezza, che, anche per affrontare situazioni come quella da Lei descritta, è di recente introduzione l’istituto della mediazione familiare: si tratta di una soluzione non tanto volta a ricomporre la crisi matrimoniale, quanto piuttosto a recuperare la capacità di confrontarsi con il coniuge e ad affrontare serenamente l’eventuale separazione.
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